Revocata la SCIA all’esercente: un caso a Trieste

da | Giu 1, 2016 | Pubblicazioni | 0 commenti

Il 20 maggio u.s. l’Ufficio Regionale dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli- Sede di Trieste – ha accolto l’istanza di dissequestro e le memorie difensive presentate da un operatore ordinando alla Guardia di Finanza di Pordenone di restituire 3 apparecchi con vincita in denaro di cui all’art. 110 comma 6 lett. A) del TULPS e archiviando la sanzione irrogata ai sensi dell’art. 110 comma 9 lett. F) bis del TULPS pari ad euro 9.000,00.

Il sequestro degli apparecchi e l’irrogazione della sanzione erano stati disposti il 21 aprile u.s. in occasione di una visita ispettiva della Guardia di Finanza presso un esercente. A seguito degli accertamenti disposti dai verbalizzanti, è emerso che l’esercente nel corso del 2015 aveva proposto al Comune istanza per il subingresso della SCIA, si era regolarmente iscritto nell’elenco RIES del 2016 e successivamente aveva ricevuto il provvedimento di diniego della SCIA dall’ente locale.

Pertanto, la condotta dell’esercente è stata ritenuta sanzionabile ai sensi dell’art. 110 comma 9 lett. F) bis del TULPS che come è noto prevede l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 a 15.000 euro per ciascun apparecchio a carico di “chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce o installa apparecchi e congegni di cui al presente articolo o comunque ne consente l’uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli e associazioni di qualunque specie non muniti delle prescritte autorizzazioni”.

La Guardia di Finanza ha ritenuto quindi responsabile oltre all’esercente anche l’operatore gestore proprietario degli apparecchi sanzionandolo con la multa di euro 9.000,00 e ponendo in stato di sequestro i tre apparecchi installati nell’esercizio al momento del controllo ispettivo.

In casi analoghi anche il concessionario è stato sanzionato proprio per effetto della portata della norma che punisce appunto “chiunque (…) distribuisce o installa apparecchi (…) o ne consente l’uso”. Nel caso di specie, si ha notizia che l’amministrazione non ha ritenuto di sanzionare anche il concessionario.

Nella sede endoprocedimentale attivata con l’invio di memorie difensive ed istanza di dissequestro degli apparecchi, è stato dimostrato che è assente l’elemento soggettivo di colpevolezza del Gestore che deve sussistere sempre nei casi di irrogazione di sanzioni amministrative di cui alla L. 24/11/1981 n. 689.

L’art. 3 della richiamata legge recita chiaramente che “Nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa. Nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto, l’agente non è responsabile quando l’errore non è determinato da sua colpa”.

Le memorie hanno evidenziato che sia stata erroneamente irrogata la sanzione amministrativa a carico del Gestore solo sulla base di una presunta “responsabilità oggettiva” e per il fatto che sia stato consentito l’uso tramite connessione telematica degli apparecchi.

Nel caso di specie è stato invece provato che, solo a seguito della visita ispettiva del 21 aprile u.s. e della contestuale emissione dell’atto di contestazione e notifica della Guardia di Finanza, il gestore ha preso atto dell’esistenza di un provvedimento formale del Comune di diniego espresso alla SCIA presentata dall’esercente.

Infatti, l’atto amministrativo di diniego della SCIA è stato inviato tramite PEC dal Comune ad un unico destinatario cioè all’istante esercente.

La buona fede del gestore è stata peraltro sostenuta dal fatto che nei giorni immediatamente successivi è stato risolto il contratto che lo legava all’esercente e di tale circostanza è stato informato formalmente anche il concessionario alla cui rete telematica erano collegati gli apparecchi per consentire allo stesso di risolvere il contratto con l’esercente in quanto privo dei requisiti per operare nel settore degli apparecchi e quindi per evitare l’irrogazione delle sanzioni.

Ebbene, l’amministrazione ha stabilito, con ordinanza motivata, che il gestore – proprietario non poteva avere contezza dell’irregolarità riscontrata e che pertanto, ai sensi dell’art. 3 della Legge 689/81 deve ritenersi esente da colpa o dolo.

Si tratta di un orientamento che sembra consolidarsi tra gli Uffici Regionali dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli.

Ci sono diverse precedenti provvedimenti amministrativi adottati dall’Agenzia nel caso di sanzioni irrogate agli operatori (gestori e concessionari) che vanno nel senso di archiviare le sanzioni irrogate ai sensi dell’art. 110 comma 9 lett. F) bis del TULPS se viene dimostrata efficacemente l’assenza dell’elemento soggettivo di colpevolezza e la buona fede dell’operatore che interrompe i rapporti contrattuali in essere con operatori privi dei titoli autorizzatori previsti dalla normativa (pronunce analoghe si hanno nei casi di sanzioni irrogate a eguito della revoca della licenza 88 TULPS per i titolari di agenzie scommesse o la perdita dei requisiti previsti ai fini dell’iscrizione nell’elenco RIES).

Si ritiene che questo orientamento sia corretto e coerente con il principio di buon andamento dell’amministrazione perché non si limita ad una interpretazione meramente formalistica della norma ma va nel senso di un approfondimento caso per caso della vicenda da cui essa trova origine e sia perché introduce un filtro che riduce o, comunque, limita fortemente il contenzioso con gli operatori ai soli casi in cui, secondo il giudizio dell’Amministrazione, non vi sia stata compiuta dimostrazione dell’assenza di collusione con esercenti privi dei requisiti disposti dalla normativa o dei titoli autorizzatori per operare.