Riduzione delle slot. La norma della discordia del Decreto del MEF su cui ADM dovrà fornire la propria interpretazione. Una possibile soluzione.

da | Set 28, 2017 | Apparecchi di intrattenimento, Comunicazioni, Normativa, Pubblicazioni, Regolatorio | 0 commenti

Condividiamo l’analisi del nostro Founding Partner, Avv. Luca Giacobbe, recentemente pubblicata su Jamma.it.

 

(Jamma) – ADM ha comunicato nei giorni scorsi ai concessionari il numero di NOE relativi agli apparecchi con vincita in denaro AWP di cui risultavano intestatari al 31.12.2016 e si è impegnata a fornire con successiva comunicazione entro i primi di ottobre il numero di NOE (e quindi di apparecchi) che ciascun concessionario dovrà ridurre entro il 31 dicembre 2017.

Fin qui nulla di nuovo, in quanto si tratta di applicare quanto stabilito dall’art. 6bis della Legge 21.06.2017 n. 96 – approvata dal parlamento ed avente ad oggetto la conversione del Decreto Legge 24.04.2017 n. 50 (“Disposizioni in materia finanziaria, iniziative  favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”) più comunemente nota come la ‘Manovrina’ e dal successivo Decreto del Ministero dell’Economia del 25.07.2017 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 1.09.2017 (tenete bene a mente le date perché sono gli elementi essenziali per comprendere questa complessa vicenda).

La difficile scelta interpretativa affidata ai Monopoli

Tuttavia ADM nella sua prossima comunicazione non si limiterà solo a fornire il dato numerico dei NOE da ridurre entro il 31.12.2017 e il 30.04.2018 ma si troverà davanti ad una scelta interpretativa difficile a fronte di una norma contenuta nel Decreto del MEF non allineata con la norma primaria.

Come è noto la c.d. Manovrina approvata prima con D.L. 50/2017 a fine aprile, poi convertito nella L. 96/2017 a giugno 2017, ha anticipato i termini per la riduzione del numero di NOE già annunciata nella Legge di Stabilità 2016, ponendo un obiettivo preciso di riduzione dei relativi apparecchi che non potranno essere superiori a 345.000 unità alla data del 31.12.2017 e a 265.000 unità al 30.04.2018.

Il Decreto del MEF nelle intenzioni del legislatore avrebbe dovuto indicare (solo) le modalità con cui attuare la riduzione dei NOE. Tuttavia, il Decreto del MEF, all’art. 2 comma 1, oltre a stabilire i criteri, ha di fatto fissato al 1° settembre il c.d. dies a quo a partire dal quale i concessionari devono realizzare la riduzione dei NOE entro le due scadenze sopra indicate.

L’art. 2 comma 1 del Decreto MEF dispone infatti che ciascun concessionario della conduzione della rete telematica degli apparecchi da divertimento e intrattenimento procede: “a) nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 dicembre 2017, alla riduzione di almeno il 15 per cento del numero dei nulla osta di cui risulta intestatario alla data del 31 dicembre 2016; b) entro il 30 aprile 2018 alla ulteriore riduzione del numero dei nulla osta, fino al raggiungimento di una riduzione complessiva in misura pari ad almeno il 34,9% del numero di nulla osta di cui risulta intestatario alla data del 31 dicembre 2016”.

Il testo letterale della norma è molto chiaro: la riduzione dei NOE vale se attuata a partire dal 1° settembre. Quindi una riduzione realizzata dai concessionari per qualsiasi ragione (riduzione programmata, perdita di clienti ecc.) prima di tale data non va considerata come tale ai sensi di legge.

Le ripercussioni che potrà avere lo spostamento dell’obbligo di ridurre il parco apparecchi a partire dal 1° settembre non sono affatto trascurabili sui 10 attuali concessionari nel cui novero vi saranno alcuni che beneficeranno di questa modalità (in estrema sintesi coloro i quali nel periodo compreso tra il 1.01.2017 e il 31.12.2017 hanno incrementato i NOE) e altri che ne saranno conseguentemente danneggiati (coloro che invece ne hanno persi).

Ed infatti, riprendendo l’esempio pratico fatto nel precedente articolo – uscito all’indomani della pubblicazione del Decreto MEF – si comprenderà facilmente la situazione del concessionario che ha subito una contrazione di NOE per dinamiche puramente commerciali. È di immediata evidenza che il concessionario ricava un vantaggio se ADM propende per il criterio del confronto statico del numero dei NOE al 31.12.2016 e quelli rispettivamente al 31.12.2017 e al 30.04.2018 perché il mercato ha già operato la riduzione per suo conto e dovrà solo sopportare una riduzione di 500 unità anziché di 1500.

Le contrapposte posizioni dei concessionari

Coloro i quali sono favorevoli a questa interpretazione ‘statica’ sostengono che solo con il taglio lineare percentuale dei NOE del 31.12.2016 si realizzerà l’obiettivo di riduzione dei NOE disposto dalla Manovrina in quanto seguendo eventuali diverse interpretazioni non si potrà garantire il taglio del 15% e del 34,9% dei NOE. L’obiezione a mio avviso non coglie nel segno per due motivi.

Il primo perché a partire dal 1° gennaio 2017 i NOE sono contingentati per legge ed è stato possibile per ADM emettere nuovi NOE solo a condizione di sostituirne altrettanti. Quindi il numero massimo di NOE è stato già raggiunto il 31.12.2016 e l’istantanea del parco scattata a quella data fotografa il tetto massimo di NOE mai più incrementabile.

Il secondo perché il Decreto del MEF contempla espressamente l’ipotesi in cui il numero di NOE dopo il 30.04.2018 sia inferiore a quello massimo di legge di 265.000 unità. In questo caso, il decreto prevede che i concessionari di rete interessati potranno avanzare istanza di rilascio di nulla osta fino al raggiungimento di tale numero massimo.

Si aggiunga inoltre che la programmata riduzione dei NOE è stata anticipata per legge con l’entrata in vigore della Manovrina approvata con decreto legge il 24 aprile 2017 per essere definitivamente convertita in in legge il 21 giugno 2017 quindi sarebbe difficile sostenere che un concessionario abbia operato una programmata e cosciente riduzione dei NOE prima di tali date.

Di segno diametralmente opposto sono le doglianze dei concessionari che invece hanno incrementato il numero di NOE dopo il 31.12.2016. Se non valesse il criterio dettato dal Decreto MEF e quindi della riduzione dei NOE a far data dal 1° settembre, si troverebbero nella scomoda situazione di aver sostenuto investimenti per accrescere il numero di NOE dietro il legittimo affidamento di ricavarvi un profitto quantomeno fino al 31.12.2018, salvo poi subire gli effetti dell’entrata in vigore della Manovrina che ha anticipato di un anno la riduzione dei NOE abbattendo quindi il ritorno dell’investimento di dodici mesi.

Il tema del legittimo affidamento e della tutela degli investimenti ha una sua meritevolezza perché il legislatore e l’ente regolatore hanno introdotto dei meccanismi di sostituzione dei NOE nell’anno 2017 che hanno consentito ai concessionari di accrescere del tutto legittimamente il numero di NOE rispetto al 2016 attraverso il meccanismo del basket (sul punto, si veda qui articolo del maggio 2016).

Una possibile soluzione

A parere dello scrivente non sarà facile per ADM trovare una soluzione interpretativa che contemperi tutti gli interessi dei concessionari, perché se da una parte il Decreto del MEF potrebbe essere ritenuto viziato da un eccesso di delega nella individuazione delle modalità di riduzione dei NOE rispetto a quanto stabilito dalla norma primaria, dall’altra la Manovrina ha introdotto nel nostro ordinamento norme potenzialmente lesive dei diritti quesiti dei concessionari che hanno effettuato investimenti in un quadro regolatorio che prevedeva la rottamazione delle AWP secondo i termini disposti dalla Legge di Stabilità 2016.

Una scelta salomonica potrebbe essere quella di modificare il Decreto del MEF nella lettera a) del comma 1 dell’art.2 e di individuare nel 24 aprile 2017 la data a partire dalla quale i concessionari devono procedere alla riduzione dei NOE che coincide con la data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e di entrata in vigore della legge di conversione della Manovrina. Questa è in effetti la data in cui la norma che ha anticipato la riduzione dei NOE è entrata nel nostro ordinamento ed a partire dalla quale tutti i concessionari erano in grado di effettuare consapevolmente le proprie scelte di business sia nei termini di una riduzione programmata dei NOE o sia nei termini un investimento per l’incremento dei NOE ma a breve durata.

Avv. Luca Giacobbe

Founding Partner – LG Law Gaming Specialist