“Decreto Dignità”: divieto di pubblicità sul gioco e principali criticità per gli operatori

da | Giu 30, 2018 | Compliance, Comunicazioni, Normativa, Pubblicazioni, Regolatorio, Retail, Scommesse sportive | 0 commenti

Il governo ha presentato la bozza del c.d. “decreto dignità”, tra le previsioni più discusse in questi giorni quella che riguarda il divieto di pubblicità sul gioco in ogni sua forma. L’attuale normativa in tema di pubblicità sul gioco consente infatti di trasmettere messaggi pubblicitari attraverso reti televisive non generaliste (i.e.: pay tv, canali tematici in chiaro), via radio, nonchè in occasione di manifestazioni pubbliche e sportive.

La bozza in discussione prevede invece il divieto “di qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi e/o scommesse con vincite di denaro, comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni ed internet”.  Ma non solo, dal 1° gennaio 2019, il divieto si applicherà “anche alle sponsorizzazioni di eventi, attività, manifestazioni programmi, prodotti o servizi e a tutte le altre forme di comunicazione di contenuto promozionale, comprese le citazioni visive ed acustiche e la sovraimpressione del nome, marchio, simboli, attività o prodotti la cui pubblicità […] è vietata”.

Se la norma fosse approvata in questi termini sarebbe quindi immediatamente vietata la pubblicità sui giochi e le scommesse, mentre a partire dal 2019 sarebbe vietata anche la sponsorizzazione di eventi così come la sovrimpressione del nome o marchio di attività o prodotti legati al gioco.

Per fare due esempi concreti, con l’entrata in vigore del decreto non saranno proiettati gli spot TV dei bookmaker di scommesse legali, mentre dal 1° gennaio nessun club sportivo potrà far figurare loghi e marchi di bookmaker e negli stadi non sarà possibile esporre cartelli pubblicitari legati ad attività di gioco.

Le sanzioni amministrative previste a carico del committente, del proprietario del mezzo o del sito di diffusione o di destinazione e dell’organizzatore della manifestazione, evento o attività, sarà commisurata nella misura del 5 percento del valore della sponsorizzazione o della pubblicità e in ogni caso non inferiore, per ogni violazione, ad un importo minimo di 50.000 euro.

Si ritiene che le previsioni del decreto – se approvato nei termini ad oggi noti – potrebbero essere potenzialmente illegittime ed in violazione di principi costituzionali tra cui il diritto alla libertà di impresa e il principio del legittimo affidamento. Il decreto avrebbe infatti un effetto fortemente lesivo sugli investimenti effettuati degli operatori attuali concessionari ed in particolare della raccolta a distanza in quanto non avrebbero canali alternativi pubblicitari tramite i quali far conoscere alla clientela le proprie attività e i propri servizi. Ma non solo. Ad essere colpiti dal provvedimento sono anche gli operatori che hanno deciso di partecipare alla recente gara per l’assegnazione delle 120 licenze per il gioco on line bandita nel gennaio scorso che si troverebbero ancora prima dell’aggiudicazione della concessione a non poter pubblicizzare le loro attività ed i loro prodotti e quindi con un prezzo stabilito dal bando di gara ben più alto del suo valore dopo l’entrata in vigore del decreto. Il decreto potrebbe avere un effetto lesivo per i contratti di sponsorizzazione già sottoscritti che subirebbero così uno stop improvviso a causa del sopravvenuto divieto imposto da una norma primaria. Ulteriori effetti lesivi si concretizzeranno nella più che probabile riduzione degli introiti erariali e fiscali (si pensi al possibile ritiro della domanda di aggiudicazione da parte dei partecipanti alla gara per l’assegnazione delle licenze on line) oltre che eventuali contenziosi milionari per il riconoscimento del risarcimento del danno nei confronti dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli e del MEF da parte degli attuali concessionari, nonchè dei partecipanti all’ultima gara, a causa della significativa alterazione del vincolo sinallagmatico e/o per la sopravvenuta onerosità delle concessioni.

 

In disparte ogni valutazione sull’efficacia della misura che avrebbe lo scopo dichiarato di contrastare il gioco tout courtsenza tuttavia limitare l’abuso che ne rappresenta il reale problema. Il CNR ha stimato che l’abuso del gioco on line da parte degli adolescenti italiani – pari al 3% – è del tutto in linea con quello degli altri paesi europei. Prendendo spunto da un altro settore come quello del tabacco – in cui da anni vige il divieto di pubblicità del prodotto – si stima che il numero di fumatori italiani sia rimasto sostanzialmente costante negli anni (22% della popolazione – fonte ISTAT) e ciò nonostante il fatto che il semplice uso (e non l’abuso come nel gioco, si badi bene) ha effetti nocivi sul consumatore, nonchè la massiccia diffusione di campagne di sensibilizzazione antifumo (immagini shock sui pacchetti di sigarette) promosse dalle autorità statali. Allo stesso modo, non deve essere tralasciato il fatto che il settore del gioco legale in Italia è stato sottoposto negli ultimi anni ad una legislazione proiettata, in modo spesso non coordinato tra Governo ed Enti Locali, a contrarre l’offerta (riduzione orario d’esercizio apparecchi, divieto di ubicazione di sale). Il tutto, senza che, a livello complessiovo, sia stata fatto una serio e ragionata riponderazione dell’offerta di gioco esistente, del peso del gioco illegale (che come è noto non ricorre ad investimenti pubblicitari), del numero effettivo (e non solo stimato) di giocatori affetti da disturbi legati al gioco, della tutela di chi ha investito nel settore e, non da ultimo, sulla stabilità delle entrate erariali.

Resta il fatto che il telespettatore italiano appassionato di calcio potrebbe trovarsi a breve nella surreale condizione di vedere le partite della massima serie italiana in cui non campeggeranno più i loghi di bookmaker sulle maglie dei giocatori o a bordocampo e poi, semplicemente cambiando canale, assistere ad una qualsiasi partita degli altri campionati europei tra due club sulle cui maglie è in bell’evidenza un sito di raccolta di scommesse sportive. Basti pensare che nella stagione 2017/1028 in Premier League quasi il 50% di club aveva come sponsor un bookmaker di scommesse on line.