“Decreto Dignità”: divieto di pubblicità sul gioco e principali criticità per gli operatori

“Decreto Dignità”: divieto di pubblicità sul gioco e principali criticità per gli operatori

“Decreto Dignità”: divieto di pubblicità sul gioco e principali criticità per gli operatori

Il governo ha presentato la bozza del c.d. “decreto dignità”, tra le previsioni più discusse in questi giorni quella che riguarda il divieto di pubblicità sul gioco in ogni sua forma. L’attuale normativa in tema di pubblicità sul gioco consente infatti di trasmettere messaggi pubblicitari attraverso reti televisive non generaliste (i.e.: pay tv, canali tematici in chiaro), via radio, nonchè in occasione di manifestazioni pubbliche e sportive.

La bozza in discussione prevede invece il divieto “di qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi e/o scommesse con vincite di denaro, comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni ed internet”.  Ma non solo, dal 1° gennaio 2019, il divieto si applicherà “anche alle sponsorizzazioni di eventi, attività, manifestazioni programmi, prodotti o servizi e a tutte le altre forme di comunicazione di contenuto promozionale, comprese le citazioni visive ed acustiche e la sovraimpressione del nome, marchio, simboli, attività o prodotti la cui pubblicità […] è vietata”.

Se la norma fosse approvata in questi termini sarebbe quindi immediatamente vietata la pubblicità sui giochi e le scommesse, mentre a partire dal 2019 sarebbe vietata anche la sponsorizzazione di eventi così come la sovrimpressione del nome o marchio di attività o prodotti legati al gioco.

Per fare due esempi concreti, con l’entrata in vigore del decreto non saranno proiettati gli spot TV dei bookmaker di scommesse legali, mentre dal 1° gennaio nessun club sportivo potrà far figurare loghi e marchi di bookmaker e negli stadi non sarà possibile esporre cartelli pubblicitari legati ad attività di gioco.

Le sanzioni amministrative previste a carico del committente, del proprietario del mezzo o del sito di diffusione o di destinazione e dell’organizzatore della manifestazione, evento o attività, sarà commisurata nella misura del 5 percento del valore della sponsorizzazione o della pubblicità e in ogni caso non inferiore, per ogni violazione, ad un importo minimo di 50.000 euro.

Si ritiene che le previsioni del decreto – se approvato nei termini ad oggi noti – potrebbero essere potenzialmente illegittime ed in violazione di principi costituzionali tra cui il diritto alla libertà di impresa e il principio del legittimo affidamento. Il decreto avrebbe infatti un effetto fortemente lesivo sugli investimenti effettuati degli operatori attuali concessionari ed in particolare della raccolta a distanza in quanto non avrebbero canali alternativi pubblicitari tramite i quali far conoscere alla clientela le proprie attività e i propri servizi. Ma non solo. Ad essere colpiti dal provvedimento sono anche gli operatori che hanno deciso di partecipare alla recente gara per l’assegnazione delle 120 licenze per il gioco on line bandita nel gennaio scorso che si troverebbero ancora prima dell’aggiudicazione della concessione a non poter pubblicizzare le loro attività ed i loro prodotti e quindi con un prezzo stabilito dal bando di gara ben più alto del suo valore dopo l’entrata in vigore del decreto. Il decreto potrebbe avere un effetto lesivo per i contratti di sponsorizzazione già sottoscritti che subirebbero così uno stop improvviso a causa del sopravvenuto divieto imposto da una norma primaria. Ulteriori effetti lesivi si concretizzeranno nella più che probabile riduzione degli introiti erariali e fiscali (si pensi al possibile ritiro della domanda di aggiudicazione da parte dei partecipanti alla gara per l’assegnazione delle licenze on line) oltre che eventuali contenziosi milionari per il riconoscimento del risarcimento del danno nei confronti dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli e del MEF da parte degli attuali concessionari, nonchè dei partecipanti all’ultima gara, a causa della significativa alterazione del vincolo sinallagmatico e/o per la sopravvenuta onerosità delle concessioni.

 

In disparte ogni valutazione sull’efficacia della misura che avrebbe lo scopo dichiarato di contrastare il gioco tout courtsenza tuttavia limitare l’abuso che ne rappresenta il reale problema. Il CNR ha stimato che l’abuso del gioco on line da parte degli adolescenti italiani – pari al 3% – è del tutto in linea con quello degli altri paesi europei. Prendendo spunto da un altro settore come quello del tabacco – in cui da anni vige il divieto di pubblicità del prodotto – si stima che il numero di fumatori italiani sia rimasto sostanzialmente costante negli anni (22% della popolazione – fonte ISTAT) e ciò nonostante il fatto che il semplice uso (e non l’abuso come nel gioco, si badi bene) ha effetti nocivi sul consumatore, nonchè la massiccia diffusione di campagne di sensibilizzazione antifumo (immagini shock sui pacchetti di sigarette) promosse dalle autorità statali. Allo stesso modo, non deve essere tralasciato il fatto che il settore del gioco legale in Italia è stato sottoposto negli ultimi anni ad una legislazione proiettata, in modo spesso non coordinato tra Governo ed Enti Locali, a contrarre l’offerta (riduzione orario d’esercizio apparecchi, divieto di ubicazione di sale). Il tutto, senza che, a livello complessiovo, sia stata fatto una serio e ragionata riponderazione dell’offerta di gioco esistente, del peso del gioco illegale (che come è noto non ricorre ad investimenti pubblicitari), del numero effettivo (e non solo stimato) di giocatori affetti da disturbi legati al gioco, della tutela di chi ha investito nel settore e, non da ultimo, sulla stabilità delle entrate erariali.

Resta il fatto che il telespettatore italiano appassionato di calcio potrebbe trovarsi a breve nella surreale condizione di vedere le partite della massima serie italiana in cui non campeggeranno più i loghi di bookmaker sulle maglie dei giocatori o a bordocampo e poi, semplicemente cambiando canale, assistere ad una qualsiasi partita degli altri campionati europei tra due club sulle cui maglie è in bell’evidenza un sito di raccolta di scommesse sportive. Basti pensare che nella stagione 2017/1028 in Premier League quasi il 50% di club aveva come sponsor un bookmaker di scommesse on line.

“Effetto Domodossola” sul distanziometro emiliano-romagnolo? ll Comune di Fidenza differisce la chiusura delle sale da gioco.

“Effetto Domodossola” sul distanziometro emiliano-romagnolo? ll Comune di Fidenza differisce la chiusura delle sale da gioco.

“Effetto Domodossola” sul distanziometro emiliano-romagnolo? ll Comune di Fidenza differisce la chiusura delle sale da gioco.

“Effetto Domodossola” sul distanziometro emiliano-romagnolo? ll Comune di Fidenza differisce la chiusura delle sale da gioco.

 

Al via oggi le prime camere di consiglio fissate per la discussione dei numerosi ricorsi presentati dagli operatori – tra i quali anche un ricorso patrocinato dal nostro studio insieme all’Avv. Matilde Tariciotti -, nel frattempo, il Comune di Fidenza ha ritenuto opportuno differire la chiusura delle sale da gioco presenti nella propria mappatura territoriale fino alla definizione nel merito dei ricorsi presentati avverso la delibera regionale n. 831 del 12 giugno 2017.

 

Con nota inviata venerdì scorso, 15 giugno, a tutti gli esercenti interessati, il Comune di Fidenza, ha infatti differito il termine – originariamente previsto al prossimo 29 giugno – per la chiusura degli esercizi di gioco ubicati a meno di 500 metri dai luoghi definiti come ‘sensibili’ dalla normativa regionale e precipuamente individuati dalla mappatura comunale.

 

Al via oggi la discussione delle prime camere di consiglio innanzi al TAR Emilia Romagna

A partire da oggi, prenderà infatti il via, innanzi al TAR Emilia Romagna, sede di Bologna, la discussione delle prime istanze cautelari relative ai ricorsi presentati da numerosi operatori (concessionari, gestori ed esercenti) avverso la deliberazione della Giunta Comunale n. 276 del 14 dicembre 2017, con la quale il Comune di Fidenza aveva approvato la mappatura dei luoghi sensibili in ottemperanza alla normativa regionale.

 

La normativa regionale emiliano-romagnola in tema distanze minime

Più nel dettaglio, l’art. 6 comma 2bis della legge regionale n. 5/2013 (come modificato dall’art 48 della legge regionale n. 18/2016) aveva previsto il divieto di esercitare l’attività di sale da gioco, sale scommesse, nonché la nuova installazione di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito, in locali ubicati a meno di 500 metri dai luoghi sensibili indicati dalla medesima norma (i.e.: istituti scolastici di ogni ordine e grado, luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori). Successivamente, con delibera n. 831 del 12 giugno 2017, la Giunta Regionale dell’Emilia Romagna aveva precisato che la nuova normativa avrebbe trovato applicazione anche per quegli esercizi già esistenti ed autorizzati prima dell’entrata in vigore della medesima legge regionale.

 

La nota del Comune di Fidenza che ha differito la chiusura degli esercizi interessati

Con la nota in commento la Giunta Comunale di Fidenza, ha tuttavia ritenuto che “l’applicabilità della disciplina regionale alle attività esistenti, ad oggi sottoposta al vaglio del giudice amministrativo a seguito dell’impugnativa proposta avverso la deliberazione GRER n. 831 del 12 giugno 2017, abbia assunto connotati di criticità ed estrema delicatezza” ed ha quindi disposto  con deliberazione n. 131 del 13 giugno 2018, dichiarata immediatamente eseguibile, “di differire il termine di cessazione delle attività esistenti alla data di entrata in vigore dell’art. 6 comma 2 bis L. R. 5/2013 (introdotto dall’art 48 L. R. n. 18/2016), fino all’emanazione della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna, sede di Bologna sul giudizio avente ad oggetto diretto o quale atto presupposto, la deliberazione di Giunta Regionale n. 831 del 12 giugno 2017”.

 

La recente ordinanza del Consiglio di Stato sul caso Domodossola

Dopo l’ordinanza del Consiglio di Stato dello scorso 13 giugno sul ‘caso Domodossola’ – con la quale i giudici di Palazzo Spada hanno disposto la verificazione dell’applicazione dei limiti distanziometrici previsti dalla normativa regionale piemontese al fine di “determinare che non sia in assoluto possibile la localizzazione sull’intero territorio comunale degli apparecchi da gioco […] e comunque di riferire la percentuale del territorio nella quale tale preclusione verrebbe ad operare” sul  territorio del comune ossolano – per la prima volta un’amministrazione comunale ha sospeso in via unilaterale l’esecutività del distanziometro previsto dalla normativa regionale in tema di contrasto alla ludopatia.

Riordino giochi: i punti dell’intesa raggiunta in Conferenza Unificata, scenari e prossimi passi per gli operatori

Riordino giochi: i punti dell’intesa raggiunta in Conferenza Unificata, scenari e prossimi passi per gli operatori

Riordino giochi: i punti dell’intesa raggiunta in Conferenza Unificata, scenari e prossimi passi per gli operatori

Lo scorso 7 settembre i rappresentanti del Governo Italiano e degli Enti Locali hanno concluso i lavori della Conferenza Unificata – avviata dall’art. 1, comma 936 L. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) – approvando all’unanimità la proposta di riordino dell’offerta di gioco pubblico.

Tale accordo prevede una sostanziale modifica delle modalità attraverso le quali l’offerta di gioco legale si articolerà sul territorio nazionale nei prossimi anni, con un impatto immediato sia sugli attuali operatori, sia su quelli interessati a partecipare ai prossimi bandi previsti per l’aggiudicazione delle licenze per la distribuzione in rete fisica delle scommesse sportive e del bingo.

 

I punti dell’intesa

Di seguito la sintesi dei principali punti dell’accordo che ora dovrà essere recepito dal Ministero dell’Economia e Finanze con un Decreto Direttoriale da emanarsi entro il prossimo 31 ottobre, sentite le commissioni parlamentari competenti.

 

  1. Riduzione del numero di AWP, dei volumi di gioco e dei punti vendita.

Viene confermata la riduzione graduale del numero di AWP che passeranno dalle 407.066 unità in esercizio alla data del 31.12.2016 ad un massimo di 265.000 unità entro la data del 30.04.2018.

Le AWP saranno quindi sostituite per rottamazione entro il 31.12.2019 con AWP di nuova generazione (c.d. AWP da remotoo AWPR).

Le AWPR sostituiranno progressivamente le AWP dal 1.01.2018 nella misura del 50% annuo per gli esercizi che ospitano più di 2 AWP mentre gli esercizi che ospitano 1 o 2 AWP dovranno rottamarle entro il 31.12.2019.

A livello globale, i punti di vendita che offrono gioco al pubblico passeranno dagli attuali 98.600 a circa 55.000 così suddivisi:

(i) 10.000 agenzie o negozi con attività prevalente la vendita di prodotti di gioco pubblico;

(ii) 5.000 corner ossia punti vendita in cui la commercializzazione dei giochi è accessoria;

(iii) 3.000 sale VLT e Bingo

(iv) 30/35.000 esercizi che dovranno ottenere una certificazione di legge di cui ci occuperemo al successivo punto 3).

 

  1. Il sistema di regole territoriali sulla distribuzione dei punti di gioco

Regioni ed Enti Locali adotteranno provvedimenti i cui criteri garantiranno una equilibrata distribuzione del territorio per evitare aree “gioco-free”, tenendo anche conto della ubicazione e degli investimenti già esistenti relativi agli attuali punti di vendita con attività di gioco prevalente.

È riconosciuta agli Enti Locali la facoltà di stabilire, d’intesa con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), fino a 6 ore complessive di interruzione quotidiana alle attività di gioco in una prospettiva che dovrà essere quanto più possibile omogenea sul territorio nazionale e regionale, anche ai fini del monitoraggio di ADM.

Inoltre, continueranno ad esplicare la loro efficacia le disposizioni, già previste in ogni Regione o Provincia Autonoma, che prevedono una tutela maggiore. Non ultimo, Regioni e Provincie Autonome potranno comunque introdurre nuove e maggiori tutele per la loro popolazione.

 

  1. Innalzamento del livello qualitativo degli esercizi e loro certificazione

Terminato il periodo transitorio di 3 anni, tutti i punti di gioco dovranno essere muniti di una certificazione ai fini dell’ubicazione delle AWPR.

La certificazione risponderà a criteri che dovranno essere condivisi in sede di Conferenza Unificata, quali, tra i più rilevanti, l’accesso selettivo dei clienti, la loro completa identificazione, la carta dell’esercente che permetterà il funzionamento delle AWPR, la videosorveglianza interna, la tracciabilità completa delle giocate e vincite e il collegamento diretto con ADM e polizia.

 

  1. Innalzamento del sistema di controllo e azioni preventive di contrasto al gioco d’azzardo patologico

Nell’ambito dell’intesa, le parti hanno condiviso un inasprimento dei controlli e delle sanzioni amministrative e l’attribuzione di specifici poteri sanzionatori in capo alle polizie locali e dei relativi proventi ai comuni.

La conferenza chiede all’AGCOM di mettere a punto opportune regole finalizzate a tutelare la pubblica fede e la salute dei cittadini.

Tra i punti significativi dell’intesa, va evidenziato che le AWPR dovranno prevedere dal punto di vista tecnologico che la giocata dell’utente venga effettuata attraverso la Carta Nazionale dei servizi, la carta dell’esercente e la tessera sanitaria.

Gli adeguamenti tecnologici sulle AWPR oltre a dover mantenere l’impossibilità di utilizzare banconote o monete elettroniche dovranno altresì prevedere strumenti di autolimitazione del giocatore, messaggi automatici della durata del gioco, l’abbassamento degli importi minimi della giocata e strumenti di controllo dei giocatori più esposti al rischio del gioco patologico.

 

  1. Nuovi interventi normativi e modernizzazione del settore dei giochi

Il completamento dell’intervento normativo e la modernizzazione del settore passerà attraverso il passaggio del sistema di tassazione del margine, compatibilmente con un livello massimo di tassazione prestabilito.

 

  1. Monitoraggio dell’applicazione della riforma

I Comuni potranno gratuitamente accedere ai dati relativi all’andamento del volume di gioco e sulla distribuzione territoriale. Il monitoraggio sarà affidato ad ADM, mentre il MEF riferirà periodicamente sui risultati alla Conferenza Unificata.

 

I prossimi passi

Come si diceva, i punti dell’intesa dovranno essere recepiti entro il prossimo 31 ottobre da un decreto del Ministero dell’Economia e Finanze. La bozza di decreto dovrà essere esaminato dalle commissioni parlamentari competenti. È prassi costituzionale che la Conferenza Unificata si esprima sulla bozza di decreto di recepimento dell’intesa prima della sua pubblicazione.

È altamente probabile che dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto, l’Agenzia delle Dogane e Monopoli pubblicherà gli attesi bandi di gara per l’assegnazione delle licenze per la raccolta in rete fisica delle scommesse sportive(tramite agenzie e corner) e per le sale bingo.

Negli ultimi anni, la pubblicazione di tali bandi era stata infatti rimandata nell’attesa che fosse definita una regolamentazione organica dell’offerta di gioco sul territorio.

 

Lo scenario per gli operatori

Con riserva di valutare ed approfondire i contenuti delle disposizioni contenute nel decreto del MEF, possiamo sin da ora affermare che l’intesa raggiunta dalla Conferenza Unificata presenta diversi aspetti critici per gli operatori del settore.

In merito al punto dell’intesa che dispone la programmata riduzione del numero di AWP fino alla totale rottamazione con le AWPR, persistono le forti criticità già evidenziate in occasione dell’emanazione del decreto del MEF attuativo della c.d. Manovrina. Si aggiunga, inoltre, che ad oggi dal punto di vista regolamentare si conosce solo la data ultima entro cui dovranno essere rottamate le AWP, ma non è dato conoscere le caratteristiche tecniche delle AWPR, in particolare se avranno caratteristiche similari alle attuali AWP o se invece si tratterà di una versione ‘light’ delle attuali VLT.

Altro elemento ancora ignoto riguarda il regime autorizzatorio relativo all’installazione delle AWPR. In particolare, ad oggi non si conosce se verrà mutuato il sistema autorizzatorio delle AWP (con NOE intestato al concessionario ma riferibile ad un apparato di proprietà di un gestore), se il diritto di installazione sarà a pagamento (una tantum o a utilizzo) e chi sarà il soggetto obbligato (concessionario o gestore).

Analoghe perplessità sorgono rispetto al tema della riduzione dei punti vendita. L’intesa prevede una moratoria di tre anni che porterà di fatto ad un dimezzamento degli esercizi che offrono gioco al pubblico (da 98.600 a 53.000). In questo contesto, gli operatori interessati a partecipare ai bandi di gara si troveranno davanti ad una normativa locale che non è stata abrogata e che anzi conserva in alcuni casi la sua portata fortemente limitativa.

Nel dettaglio, nonostante gli enti locali si siano impegnati a rivedere i piani urbanistici e i regolamenti già adottati, con il dichiarato obiettivo di consentire una equilibrata distribuzione dell’offerta di gioco nel territorio, evitando così l’assenza o la concentrazione dei punti, va evidenziato che – come si è visto – l’intesa si è raggiunta solo con l’approvazione di un emendamento che ha salvato l’efficacia delle disposizioni specifiche adottate dalle Regioni e dalle Provincie Autonome che restano, quindi, ancora in vigore. Ma non solo. Le stesse disposizioni potranno essere ulteriormente inasprite ai fini del contrasto delle patologie derivanti dal gioco d’azzardo.

Per fare un esempio concreto, l’attuale legge regionale pugliese di “contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico (GAP)” vieta il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio di sale da gioco e all’installazione di apparecchi da gioco nel caso di ubicazione a distanza inferiore a cinquecento metri pedonali dai luoghi cosiddetti ‘sensibili’. Il novero di tali luoghi, unito alla ridotta distanza, comporta di fatto il divieto di apertura di nuovi punti di gioco e il trasferimento di quelli già esistenti.

La norma regionale manterrà la sua vigenza anche se è stata approvata l’intesa ed è facile intuire come un concessionario che si sia aggiudicato una licenza per una agenzia di scommesse in questa regione incontrerà notevoli difficoltà per individuare una ubicazione rispettosa del distanziometro.

Non è infatti casuale che l’intesa contiene un principio di salvaguardia degli investimenti già effettuati dagli operatori, ma tace sui prossimi bandi di gara e sui relativi investimenti che saranno sopportati dagli operatori per il rinnovo delle licenze.

Le stesse considerazioni valgono per le disposizioni adottate a ‘macchia di leopardo’ dagli Enti Locali sugli orari di funzionamento degli apparecchi e l’apertura e chiusura dei punti di gioco.

Nonostante l’intesa abbia previsto la facoltà per gli Enti Locali di stabilire delle fasce orarie per l’interruzione della raccolta del gioco (complessivamente fino a 6 ore giornaliere), auspicando il raggiungimento di un regime omogeneo a livello nazionale e regionale, non vi è alcuna certezza su quali saranno, nel concreto, le fasce orarie prescelte e viene, inoltre, lasciata ad ogni Ente Locale ampia discrezionalità per introdurre regimi orari differenziati per ciascuna tipologia di gioco.

In conclusione, l’intesa contiene delle previsioni largamente insoddisfacenti per gli operatori e il suo prossimo recepimento con decreto del MEF non farà cessare la conflittualità del settore e l’incertezza per gli investimenti futuri.