“Decreto Dignità”: divieto di pubblicità sul gioco e principali criticità per gli operatori

“Decreto Dignità”: divieto di pubblicità sul gioco e principali criticità per gli operatori

“Decreto Dignità”: divieto di pubblicità sul gioco e principali criticità per gli operatori

Il governo ha presentato la bozza del c.d. “decreto dignità”, tra le previsioni più discusse in questi giorni quella che riguarda il divieto di pubblicità sul gioco in ogni sua forma. L’attuale normativa in tema di pubblicità sul gioco consente infatti di trasmettere messaggi pubblicitari attraverso reti televisive non generaliste (i.e.: pay tv, canali tematici in chiaro), via radio, nonchè in occasione di manifestazioni pubbliche e sportive.

La bozza in discussione prevede invece il divieto “di qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi e/o scommesse con vincite di denaro, comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni ed internet”.  Ma non solo, dal 1° gennaio 2019, il divieto si applicherà “anche alle sponsorizzazioni di eventi, attività, manifestazioni programmi, prodotti o servizi e a tutte le altre forme di comunicazione di contenuto promozionale, comprese le citazioni visive ed acustiche e la sovraimpressione del nome, marchio, simboli, attività o prodotti la cui pubblicità […] è vietata”.

Se la norma fosse approvata in questi termini sarebbe quindi immediatamente vietata la pubblicità sui giochi e le scommesse, mentre a partire dal 2019 sarebbe vietata anche la sponsorizzazione di eventi così come la sovrimpressione del nome o marchio di attività o prodotti legati al gioco.

Per fare due esempi concreti, con l’entrata in vigore del decreto non saranno proiettati gli spot TV dei bookmaker di scommesse legali, mentre dal 1° gennaio nessun club sportivo potrà far figurare loghi e marchi di bookmaker e negli stadi non sarà possibile esporre cartelli pubblicitari legati ad attività di gioco.

Le sanzioni amministrative previste a carico del committente, del proprietario del mezzo o del sito di diffusione o di destinazione e dell’organizzatore della manifestazione, evento o attività, sarà commisurata nella misura del 5 percento del valore della sponsorizzazione o della pubblicità e in ogni caso non inferiore, per ogni violazione, ad un importo minimo di 50.000 euro.

Si ritiene che le previsioni del decreto – se approvato nei termini ad oggi noti – potrebbero essere potenzialmente illegittime ed in violazione di principi costituzionali tra cui il diritto alla libertà di impresa e il principio del legittimo affidamento. Il decreto avrebbe infatti un effetto fortemente lesivo sugli investimenti effettuati degli operatori attuali concessionari ed in particolare della raccolta a distanza in quanto non avrebbero canali alternativi pubblicitari tramite i quali far conoscere alla clientela le proprie attività e i propri servizi. Ma non solo. Ad essere colpiti dal provvedimento sono anche gli operatori che hanno deciso di partecipare alla recente gara per l’assegnazione delle 120 licenze per il gioco on line bandita nel gennaio scorso che si troverebbero ancora prima dell’aggiudicazione della concessione a non poter pubblicizzare le loro attività ed i loro prodotti e quindi con un prezzo stabilito dal bando di gara ben più alto del suo valore dopo l’entrata in vigore del decreto. Il decreto potrebbe avere un effetto lesivo per i contratti di sponsorizzazione già sottoscritti che subirebbero così uno stop improvviso a causa del sopravvenuto divieto imposto da una norma primaria. Ulteriori effetti lesivi si concretizzeranno nella più che probabile riduzione degli introiti erariali e fiscali (si pensi al possibile ritiro della domanda di aggiudicazione da parte dei partecipanti alla gara per l’assegnazione delle licenze on line) oltre che eventuali contenziosi milionari per il riconoscimento del risarcimento del danno nei confronti dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli e del MEF da parte degli attuali concessionari, nonchè dei partecipanti all’ultima gara, a causa della significativa alterazione del vincolo sinallagmatico e/o per la sopravvenuta onerosità delle concessioni.

 

In disparte ogni valutazione sull’efficacia della misura che avrebbe lo scopo dichiarato di contrastare il gioco tout courtsenza tuttavia limitare l’abuso che ne rappresenta il reale problema. Il CNR ha stimato che l’abuso del gioco on line da parte degli adolescenti italiani – pari al 3% – è del tutto in linea con quello degli altri paesi europei. Prendendo spunto da un altro settore come quello del tabacco – in cui da anni vige il divieto di pubblicità del prodotto – si stima che il numero di fumatori italiani sia rimasto sostanzialmente costante negli anni (22% della popolazione – fonte ISTAT) e ciò nonostante il fatto che il semplice uso (e non l’abuso come nel gioco, si badi bene) ha effetti nocivi sul consumatore, nonchè la massiccia diffusione di campagne di sensibilizzazione antifumo (immagini shock sui pacchetti di sigarette) promosse dalle autorità statali. Allo stesso modo, non deve essere tralasciato il fatto che il settore del gioco legale in Italia è stato sottoposto negli ultimi anni ad una legislazione proiettata, in modo spesso non coordinato tra Governo ed Enti Locali, a contrarre l’offerta (riduzione orario d’esercizio apparecchi, divieto di ubicazione di sale). Il tutto, senza che, a livello complessiovo, sia stata fatto una serio e ragionata riponderazione dell’offerta di gioco esistente, del peso del gioco illegale (che come è noto non ricorre ad investimenti pubblicitari), del numero effettivo (e non solo stimato) di giocatori affetti da disturbi legati al gioco, della tutela di chi ha investito nel settore e, non da ultimo, sulla stabilità delle entrate erariali.

Resta il fatto che il telespettatore italiano appassionato di calcio potrebbe trovarsi a breve nella surreale condizione di vedere le partite della massima serie italiana in cui non campeggeranno più i loghi di bookmaker sulle maglie dei giocatori o a bordocampo e poi, semplicemente cambiando canale, assistere ad una qualsiasi partita degli altri campionati europei tra due club sulle cui maglie è in bell’evidenza un sito di raccolta di scommesse sportive. Basti pensare che nella stagione 2017/1028 in Premier League quasi il 50% di club aveva come sponsor un bookmaker di scommesse on line.

Procedura per l’affidamento in concessione dell’esercizio a distanza dei giochi pubblici, è online l’intera documentazione di gara.

Procedura per l’affidamento in concessione dell’esercizio a distanza dei giochi pubblici, è online l’intera documentazione di gara.

Procedura per l’affidamento in concessione dell’esercizio a distanza dei giochi pubblici, è online l’intera documentazione di gara.

Procedura per l’affidamento in concessione dell’esercizio a distanza dei giochi pubblici: come anticipato ieri, l’intera documentazione di gara – consistente nello schema di concessione, nel capitolato d’oneri e nel capitolato tecnico – è disponibile da oggi sul sito dei Monopoli.

Procedura per l’affidamento in concessione dell’esercizio a distanza dei giochi pubblici, è online l’intera documentazione di gara.

Pubblicato il bando di gara per l’affidamento in concessione dell’esercizio a distanza dei giochi pubblici.

Pubblicato il bando di gara per l’affidamento in concessione dell’esercizio a distanza dei giochi pubblici.

In data odierna è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Europea al supplemento speciale il bando di gara per l’assegnazione di 120 concessioni per la raccolta del gioco a distanza.

Si attende la pubblicazione da parte di ADM dell’intera documentazione di gara consistente nello schema di concessione, nel capitolato d’oneri e nel capitolato tecnico.

Allo stato, sulla base delle informazioni sintetiche contenute nel bando, si indicando di seguito i termini e le condizioni richiesti ai candidati ai fini della partecipazione alla gara.

Le tipologie di gioco oggetto della concessione sono le seguenti: scommesse, a quota fissa e totalizzatore, su eventi anche simulati, sportivi, inclusi quelli relative alle corse dei cavalli, nonché su altri eventi; concorsi pronostici sportivi e ippici; giochi di ippica nazionale, giochi di abilità, inclusi giochi di carte in modalità di torneo e in modalità diversa, nonché giochi di sorte a quota fissa; scommesse a quota fissa con interazione diretta tra i giocatori; bingo.

All’atto della comunicazione di superamento della verifica dei requisiti da parte di ADM, l’affidamento è subordinato al versamento  dell’importo una tantum di euro 200.000,00.

La concessione ha durata fino al 31.12.2022.

In sede di gara, ogni candidato deve allegare alla domanda di partecipazione che sarà a breve pubblicata sul sito di ADM, una garanzia provvisoria (numerario, titoli di Stato, fideiussione bancaria o assicurativa) di euro 100.000,00 valida per un periodo di un anno dalla presentazione della domanda rinnovabile qualora la stipula della concessione avvenga oltre tale termine.

ADM dovrà valutare il possesso dei requisiti e l’adempimento degli oneri/condizioni da parte dei candidati attraverso una commissione di selezione che sarà nominata con provvedimento ad hoc e che esaminerà le domande di partecipazione secondo l’ordine cronologico assegnato in sede di presentazione.

Il candidato dovrà dimostrare:

1) di essere un operatore di gioco che esercita in Italia o in altro Stato dello Spazio Economico Europeo (“SEE”) una concessione o una autorizzazione o altro titolo abilitativo rilasciato da un’autorità competente dello Stato in cui ha sede il candidato inerente uno dei giochi presenti nel portafogli di ADM. In caso di operatori in settori diversi dal gioco o operanti nel settore del gioco extra SEE, è possibile partecipare dimostrando di aver registrato ricavi relativi al biennio precedente alla presentazione della domanda di euro 1,5 milioni purché in possesso tramite controllanti, controllate o collegate di una capacità tecnica infrastrutturale comprovata da una relazione di un soggetto indipendente e prestando una garanzia di euro 1,5 milioni di durata biennale.

2) di aver effettuato il pagamento del contributo di euro 500,00 all’ANAC indicando il codice CIG 73435644B8 e previa registrazione nel sistema AVC pass.

3) di aver conseguimento negli ultimi due esercizi chiusi prima della presentazione della domanda di ricavi come operatore di gioco relativamente a quelle oggetto del bando di gara o tra le altre facenti parte del portafogli giochi di ADM non inferiori a euro 1,5 milioni. In mancanza di tale requisito, è possibile produrre una relazione sottoscritta da soggetto indipendente che dimostri la capacità tecnico infrastrutturale per il tramite di società controllanti, collegate o controllate delle regole tecniche previste nel bando ai sensi della L. 88/2009 e previa presentazione di garanzia bancaria o assicurativa a prima richiesta di durata biennale di euro 1,5 milioni.

4) l’assenza di posizioni debitorie pendenti nei confronti di ADM  relativamente alle concessioni precedentemente acquisite aventi ad oggetto l’esercizio di giochi.

5) la disponibilità di un sistema informatico dedicato all’esercizio di almeno una delle tipologie di gioco oggetto del bando aventi le caratteristiche precisate nelle regole tecniche del bando di gara o in alternativa il possesso della capacità tecnica infrastrutturale anche per il tramite di società controllanti, collegate o controllate comprovata da una relazione di un soggetto indipendente che abbiano conseguito una ammontare di ricavi non inferiore a euro 1,5 milioni negli ultimi due esercizi chiusi prima della presentazione della domanda. Le infrastrutture tecnologiche dedicate devono risiedere in uno Stato SEE.

Nelle condizioni di esecuzione della concessione è prevista la consegna della garanzia a copertura degli obblighi della concessione, da prestare nel termine e per l’importo previsti dalle Regole amministrative e dallo Schema di convenzione; costituita in forma di cauzione, in numerario o titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o azienda autorizzata a titolo di pegno a favore di ADM, o attraverso fideiussione bancaria o assicurativa, rilasciata da una o più banche, istituti di credito o assicurazioni, che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi vigenti, nella forma della garanzia autonoma rispetto all’obbligazione principale, a prima richiesta, ogni eccezione rimossa e con espressa rinunzia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ed all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2 del codice civile nonché con previsione dell’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Il termine per la presentazione delle domande è il 19.03.2018 ore 15.00.

L’apertura delle buste avverrà il 19.04.2018 ore 12.00 presso la sede di ADM.

Non appena sarà resa nota l’intera documentazione di gara sarà possibile approfondire ulteriormente le condizioni e gli adempimenti previsti dal bando.

É prevedibile che nelle prossime ore ADM metterà a disposizione un link sul proprio sito istituzionale in cui ciascun candidato potrà consultare gli atti di gara, scaricare la domanda di partecipazione e prendere visione delle risposte ai quesiti pervenuti dagli interessati.

Proroga della concessione ‘Gratta e Vinci’: analisi del Decreto Fiscale e primi rilievi critici con la Normativa UE.

Proroga della concessione ‘Gratta e Vinci’: analisi del Decreto Fiscale e primi rilievi critici con la Normativa UE.

Proroga della concessione ‘Gratta e Vinci’: analisi del Decreto Fiscale e primi rilievi critici con la Normativa UE.

L’analisi della norma del Decreto Fiscale che ha disposto la proroga della concessione per la gestione del Gratta e Vinci e i primi rilievi critici con la normativa UE in materia di appalti pubblici.

Il c.d. Decreto Fiscale collegato alla Legge di Bilancio del 2018 pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 16.10.2017 (allegato) ha previsto all’art. 20 che “In applicazione dell’articolo 21, commi 3 e 4, del DL 1 luglio 2000 n. 78, convertito, con modificazioni, nella L. 3 agosto 2009 n. 102, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli (ADM) provvede ad autorizzare la prosecuzione del rapporto concessorio in essere, relativo alla raccolta, anche a distanza, delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea, sino al termine ultimo previsto dall’articolo 4, paragrafo 1, dell’atto di concessione, in modo da assicurare nuove e maggiori entrate al bilancio dello Stato in misura pari a 50 milioni di euro per l’anno 2017 e 750 milioni di euro per l’anno 2018”.

In estrema sintesi il Decreto Fiscale ha conferito ad ADM il potere di prorogare di ulteriori nove anni la durata della concessione per la gestione del gioco comunemente noto come ‘Gratta e Vinci‘ senza la necessità di indire una gara per selezionare il concessionario che è e rimarrà esclusivamente Lotterie Nazionali S.r.l., società facente parte del gruppo IGT – Lottomatica.

Analizzando la norma in profondità si osserva che i commi 3 e 4 del DL 78/2009 prevedono che “3. La selezione concorrenziale per l’aggiudicazione della concessione e’ basata sul criterio dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa, nell’ambito della quale valore prioritario e’ attribuito ai seguenti criteri: a) rialzo delle offerte rispetto ad una base predefinita che assicuri, comunque, entrate complessivamente non inferiori a 500 milioni di euro nell’anno 2009 e a 300 milioni di euro nell’anno 2010, indipendentemente dal numero finale dei soggetti aggiudicatari; b) offerta di standard qualitativi che garantiscano la piu’ completa sicurezza dei consumatori in termini di non alterabilità e non imitabilità dei biglietti, nonché di sicurezza del sistema di pagamento delle vincite; c) capillarita’ della distribuzione attraverso una rete su tutto il territorio nazionale, esclusiva per concessionario, costituita da un numero non inferiore a 10.000 punti vendita, da attivare entro il 31 dicembre 2010, fermo restando il divieto, a pena di nullita’, di clausole contrattuali che determinino restrizioni alla liberta’ contrattuale dei fornitori di beni o servizi. 4. Le concessioni di cui al comma 1, eventualmente rinnovabili per non più di una volta, hanno la durata massima di nove anni, suddivisi in due periodi rispettivamente di cinque e quattro anni. La prosecuzione della concessione per il secondo periodo è subordinata alla positiva valutazione dell’andamento della gestione da parte dell’Amministrazione concedente, da esprimere entro il primo semestre del quinto anno di concessione”.

Possiamo quindi dire che già la norma primaria del 2009 prevedeva la possibilità di rinnovare la concessione di ulteriori nove anni.

La convenzione di concessione sottoscritta nel 2009 da Lottomatica Lotterie Nazionali S.r.l. all’art. 4, par 1 prevede infatti che “la concessione, rinnovabile per non più di una volta, ha durata di nove anni, suddivisi in due periodi rispettivamente di 5 e 4 anni a decorrere dal 1° giugno 2010. La prosecuzione della concessione per il secondo periodo è subordinata alla positiva valutazione dell’andamento della gestione da parte di AAMS, da esprimere entro il primo semestre del quinto anno di concessione”.

La relazione tecnica al Decreto Fiscale dispone che “L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli provvede ad autorizzare la prosecuzione del rapporto concessorio in essere, relativo alla raccolta, anche a distanza, delle lotterie nazionali a estrazione istantanea, sino al termine ultimo dell’atto di concessione, in modo da assicurare nuove e maggiori entrate al bilancio dello Stato in misura pari a 800 milioni, in misura equivalente alla base d’asta già fissata nel 2009, di cui 50 milioni di euro per l’anno 2017 e 750 milioni di euro per l’anno 2018“.

Ciò significa che tra i propositi del legislatore c’è quello di incamerare, a fronte della proroga della concessione, 800 milioni di euro ossia la stessa cifra che Lotterie Nazionali ha dovuto sborsare nel 2009 per aggiudicarsi la concessione.

Se il decreto sarà convertito in legge senza modifiche, la gara del Gratta e Vinci non si terrà l’anno prossimo e Lottomatica gestirà per 18 anni in esclusiva questo gioco.

Si apprende, inoltre, dalla stampa che il Governo Italiano stia valutando di modificare in sede di conversione il citato decreto.

È noto che, a livello comunitario, le proroghe automatiche delle concessioni statali sono state ritenute in conflitto con le norme dell’UE in materia di appalti pubblici. Tali norme infatti hanno lo scopo di garantire che tutti gli operatori economici abbiano pari possibilità in tema di partecipazione e aggiudicazione di una gara d’appalto. In base alle norme vigenti una nuova concessione può essere attribuita solo al termine di una procedura competitiva, ad eccezione dei casi specificamente regolamentati dal diritto dell’UE. Una proroga della durata equivarebbe a una nuova concessione; di conseguenza prorogare la data di scadenza di un contratto di concessione statale senza la previa indizione di una gara d’appalto non sarebbe in linea con il diritto dell’UE in quanto altre imprese potenzialmente interessate vedrebbero preclusa la possibilità di presentare un’offerta.

Non è escluso, quindi, che in sede di conversione il decreto possa essere modificata prevedendo, per esempio, l’abbandono della gestione ‘Monoconcessoria’.

Riduzione delle slot. La norma della discordia del Decreto del MEF su cui ADM dovrà fornire la propria interpretazione. Una possibile soluzione.

Riduzione delle slot. La norma della discordia del Decreto del MEF su cui ADM dovrà fornire la propria interpretazione. Una possibile soluzione.

Riduzione delle slot. La norma della discordia del Decreto del MEF su cui ADM dovrà fornire la propria interpretazione. Una possibile soluzione.

Condividiamo l’analisi del nostro Founding Partner, Avv. Luca Giacobbe, recentemente pubblicata su Jamma.it.

 

(Jamma) – ADM ha comunicato nei giorni scorsi ai concessionari il numero di NOE relativi agli apparecchi con vincita in denaro AWP di cui risultavano intestatari al 31.12.2016 e si è impegnata a fornire con successiva comunicazione entro i primi di ottobre il numero di NOE (e quindi di apparecchi) che ciascun concessionario dovrà ridurre entro il 31 dicembre 2017.

Fin qui nulla di nuovo, in quanto si tratta di applicare quanto stabilito dall’art. 6bis della Legge 21.06.2017 n. 96 – approvata dal parlamento ed avente ad oggetto la conversione del Decreto Legge 24.04.2017 n. 50 (“Disposizioni in materia finanziaria, iniziative  favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”) più comunemente nota come la ‘Manovrina’ e dal successivo Decreto del Ministero dell’Economia del 25.07.2017 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 1.09.2017 (tenete bene a mente le date perché sono gli elementi essenziali per comprendere questa complessa vicenda).

La difficile scelta interpretativa affidata ai Monopoli

Tuttavia ADM nella sua prossima comunicazione non si limiterà solo a fornire il dato numerico dei NOE da ridurre entro il 31.12.2017 e il 30.04.2018 ma si troverà davanti ad una scelta interpretativa difficile a fronte di una norma contenuta nel Decreto del MEF non allineata con la norma primaria.

Come è noto la c.d. Manovrina approvata prima con D.L. 50/2017 a fine aprile, poi convertito nella L. 96/2017 a giugno 2017, ha anticipato i termini per la riduzione del numero di NOE già annunciata nella Legge di Stabilità 2016, ponendo un obiettivo preciso di riduzione dei relativi apparecchi che non potranno essere superiori a 345.000 unità alla data del 31.12.2017 e a 265.000 unità al 30.04.2018.

Il Decreto del MEF nelle intenzioni del legislatore avrebbe dovuto indicare (solo) le modalità con cui attuare la riduzione dei NOE. Tuttavia, il Decreto del MEF, all’art. 2 comma 1, oltre a stabilire i criteri, ha di fatto fissato al 1° settembre il c.d. dies a quo a partire dal quale i concessionari devono realizzare la riduzione dei NOE entro le due scadenze sopra indicate.

L’art. 2 comma 1 del Decreto MEF dispone infatti che ciascun concessionario della conduzione della rete telematica degli apparecchi da divertimento e intrattenimento procede: “a) nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 dicembre 2017, alla riduzione di almeno il 15 per cento del numero dei nulla osta di cui risulta intestatario alla data del 31 dicembre 2016; b) entro il 30 aprile 2018 alla ulteriore riduzione del numero dei nulla osta, fino al raggiungimento di una riduzione complessiva in misura pari ad almeno il 34,9% del numero di nulla osta di cui risulta intestatario alla data del 31 dicembre 2016”.

Il testo letterale della norma è molto chiaro: la riduzione dei NOE vale se attuata a partire dal 1° settembre. Quindi una riduzione realizzata dai concessionari per qualsiasi ragione (riduzione programmata, perdita di clienti ecc.) prima di tale data non va considerata come tale ai sensi di legge.

Le ripercussioni che potrà avere lo spostamento dell’obbligo di ridurre il parco apparecchi a partire dal 1° settembre non sono affatto trascurabili sui 10 attuali concessionari nel cui novero vi saranno alcuni che beneficeranno di questa modalità (in estrema sintesi coloro i quali nel periodo compreso tra il 1.01.2017 e il 31.12.2017 hanno incrementato i NOE) e altri che ne saranno conseguentemente danneggiati (coloro che invece ne hanno persi).

Ed infatti, riprendendo l’esempio pratico fatto nel precedente articolo – uscito all’indomani della pubblicazione del Decreto MEF – si comprenderà facilmente la situazione del concessionario che ha subito una contrazione di NOE per dinamiche puramente commerciali. È di immediata evidenza che il concessionario ricava un vantaggio se ADM propende per il criterio del confronto statico del numero dei NOE al 31.12.2016 e quelli rispettivamente al 31.12.2017 e al 30.04.2018 perché il mercato ha già operato la riduzione per suo conto e dovrà solo sopportare una riduzione di 500 unità anziché di 1500.

Le contrapposte posizioni dei concessionari

Coloro i quali sono favorevoli a questa interpretazione ‘statica’ sostengono che solo con il taglio lineare percentuale dei NOE del 31.12.2016 si realizzerà l’obiettivo di riduzione dei NOE disposto dalla Manovrina in quanto seguendo eventuali diverse interpretazioni non si potrà garantire il taglio del 15% e del 34,9% dei NOE. L’obiezione a mio avviso non coglie nel segno per due motivi.

Il primo perché a partire dal 1° gennaio 2017 i NOE sono contingentati per legge ed è stato possibile per ADM emettere nuovi NOE solo a condizione di sostituirne altrettanti. Quindi il numero massimo di NOE è stato già raggiunto il 31.12.2016 e l’istantanea del parco scattata a quella data fotografa il tetto massimo di NOE mai più incrementabile.

Il secondo perché il Decreto del MEF contempla espressamente l’ipotesi in cui il numero di NOE dopo il 30.04.2018 sia inferiore a quello massimo di legge di 265.000 unità. In questo caso, il decreto prevede che i concessionari di rete interessati potranno avanzare istanza di rilascio di nulla osta fino al raggiungimento di tale numero massimo.

Si aggiunga inoltre che la programmata riduzione dei NOE è stata anticipata per legge con l’entrata in vigore della Manovrina approvata con decreto legge il 24 aprile 2017 per essere definitivamente convertita in in legge il 21 giugno 2017 quindi sarebbe difficile sostenere che un concessionario abbia operato una programmata e cosciente riduzione dei NOE prima di tali date.

Di segno diametralmente opposto sono le doglianze dei concessionari che invece hanno incrementato il numero di NOE dopo il 31.12.2016. Se non valesse il criterio dettato dal Decreto MEF e quindi della riduzione dei NOE a far data dal 1° settembre, si troverebbero nella scomoda situazione di aver sostenuto investimenti per accrescere il numero di NOE dietro il legittimo affidamento di ricavarvi un profitto quantomeno fino al 31.12.2018, salvo poi subire gli effetti dell’entrata in vigore della Manovrina che ha anticipato di un anno la riduzione dei NOE abbattendo quindi il ritorno dell’investimento di dodici mesi.

Il tema del legittimo affidamento e della tutela degli investimenti ha una sua meritevolezza perché il legislatore e l’ente regolatore hanno introdotto dei meccanismi di sostituzione dei NOE nell’anno 2017 che hanno consentito ai concessionari di accrescere del tutto legittimamente il numero di NOE rispetto al 2016 attraverso il meccanismo del basket (sul punto, si veda qui articolo del maggio 2016).

Una possibile soluzione

A parere dello scrivente non sarà facile per ADM trovare una soluzione interpretativa che contemperi tutti gli interessi dei concessionari, perché se da una parte il Decreto del MEF potrebbe essere ritenuto viziato da un eccesso di delega nella individuazione delle modalità di riduzione dei NOE rispetto a quanto stabilito dalla norma primaria, dall’altra la Manovrina ha introdotto nel nostro ordinamento norme potenzialmente lesive dei diritti quesiti dei concessionari che hanno effettuato investimenti in un quadro regolatorio che prevedeva la rottamazione delle AWP secondo i termini disposti dalla Legge di Stabilità 2016.

Una scelta salomonica potrebbe essere quella di modificare il Decreto del MEF nella lettera a) del comma 1 dell’art.2 e di individuare nel 24 aprile 2017 la data a partire dalla quale i concessionari devono procedere alla riduzione dei NOE che coincide con la data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e di entrata in vigore della legge di conversione della Manovrina. Questa è in effetti la data in cui la norma che ha anticipato la riduzione dei NOE è entrata nel nostro ordinamento ed a partire dalla quale tutti i concessionari erano in grado di effettuare consapevolmente le proprie scelte di business sia nei termini di una riduzione programmata dei NOE o sia nei termini un investimento per l’incremento dei NOE ma a breve durata.

Avv. Luca Giacobbe

Founding Partner – LG Law Gaming Specialist

Riordino giochi: i punti dell’intesa raggiunta in Conferenza Unificata, scenari e prossimi passi per gli operatori

Riordino giochi: i punti dell’intesa raggiunta in Conferenza Unificata, scenari e prossimi passi per gli operatori

Riordino giochi: i punti dell’intesa raggiunta in Conferenza Unificata, scenari e prossimi passi per gli operatori

Lo scorso 7 settembre i rappresentanti del Governo Italiano e degli Enti Locali hanno concluso i lavori della Conferenza Unificata – avviata dall’art. 1, comma 936 L. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) – approvando all’unanimità la proposta di riordino dell’offerta di gioco pubblico.

Tale accordo prevede una sostanziale modifica delle modalità attraverso le quali l’offerta di gioco legale si articolerà sul territorio nazionale nei prossimi anni, con un impatto immediato sia sugli attuali operatori, sia su quelli interessati a partecipare ai prossimi bandi previsti per l’aggiudicazione delle licenze per la distribuzione in rete fisica delle scommesse sportive e del bingo.

 

I punti dell’intesa

Di seguito la sintesi dei principali punti dell’accordo che ora dovrà essere recepito dal Ministero dell’Economia e Finanze con un Decreto Direttoriale da emanarsi entro il prossimo 31 ottobre, sentite le commissioni parlamentari competenti.

 

  1. Riduzione del numero di AWP, dei volumi di gioco e dei punti vendita.

Viene confermata la riduzione graduale del numero di AWP che passeranno dalle 407.066 unità in esercizio alla data del 31.12.2016 ad un massimo di 265.000 unità entro la data del 30.04.2018.

Le AWP saranno quindi sostituite per rottamazione entro il 31.12.2019 con AWP di nuova generazione (c.d. AWP da remotoo AWPR).

Le AWPR sostituiranno progressivamente le AWP dal 1.01.2018 nella misura del 50% annuo per gli esercizi che ospitano più di 2 AWP mentre gli esercizi che ospitano 1 o 2 AWP dovranno rottamarle entro il 31.12.2019.

A livello globale, i punti di vendita che offrono gioco al pubblico passeranno dagli attuali 98.600 a circa 55.000 così suddivisi:

(i) 10.000 agenzie o negozi con attività prevalente la vendita di prodotti di gioco pubblico;

(ii) 5.000 corner ossia punti vendita in cui la commercializzazione dei giochi è accessoria;

(iii) 3.000 sale VLT e Bingo

(iv) 30/35.000 esercizi che dovranno ottenere una certificazione di legge di cui ci occuperemo al successivo punto 3).

 

  1. Il sistema di regole territoriali sulla distribuzione dei punti di gioco

Regioni ed Enti Locali adotteranno provvedimenti i cui criteri garantiranno una equilibrata distribuzione del territorio per evitare aree “gioco-free”, tenendo anche conto della ubicazione e degli investimenti già esistenti relativi agli attuali punti di vendita con attività di gioco prevalente.

È riconosciuta agli Enti Locali la facoltà di stabilire, d’intesa con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), fino a 6 ore complessive di interruzione quotidiana alle attività di gioco in una prospettiva che dovrà essere quanto più possibile omogenea sul territorio nazionale e regionale, anche ai fini del monitoraggio di ADM.

Inoltre, continueranno ad esplicare la loro efficacia le disposizioni, già previste in ogni Regione o Provincia Autonoma, che prevedono una tutela maggiore. Non ultimo, Regioni e Provincie Autonome potranno comunque introdurre nuove e maggiori tutele per la loro popolazione.

 

  1. Innalzamento del livello qualitativo degli esercizi e loro certificazione

Terminato il periodo transitorio di 3 anni, tutti i punti di gioco dovranno essere muniti di una certificazione ai fini dell’ubicazione delle AWPR.

La certificazione risponderà a criteri che dovranno essere condivisi in sede di Conferenza Unificata, quali, tra i più rilevanti, l’accesso selettivo dei clienti, la loro completa identificazione, la carta dell’esercente che permetterà il funzionamento delle AWPR, la videosorveglianza interna, la tracciabilità completa delle giocate e vincite e il collegamento diretto con ADM e polizia.

 

  1. Innalzamento del sistema di controllo e azioni preventive di contrasto al gioco d’azzardo patologico

Nell’ambito dell’intesa, le parti hanno condiviso un inasprimento dei controlli e delle sanzioni amministrative e l’attribuzione di specifici poteri sanzionatori in capo alle polizie locali e dei relativi proventi ai comuni.

La conferenza chiede all’AGCOM di mettere a punto opportune regole finalizzate a tutelare la pubblica fede e la salute dei cittadini.

Tra i punti significativi dell’intesa, va evidenziato che le AWPR dovranno prevedere dal punto di vista tecnologico che la giocata dell’utente venga effettuata attraverso la Carta Nazionale dei servizi, la carta dell’esercente e la tessera sanitaria.

Gli adeguamenti tecnologici sulle AWPR oltre a dover mantenere l’impossibilità di utilizzare banconote o monete elettroniche dovranno altresì prevedere strumenti di autolimitazione del giocatore, messaggi automatici della durata del gioco, l’abbassamento degli importi minimi della giocata e strumenti di controllo dei giocatori più esposti al rischio del gioco patologico.

 

  1. Nuovi interventi normativi e modernizzazione del settore dei giochi

Il completamento dell’intervento normativo e la modernizzazione del settore passerà attraverso il passaggio del sistema di tassazione del margine, compatibilmente con un livello massimo di tassazione prestabilito.

 

  1. Monitoraggio dell’applicazione della riforma

I Comuni potranno gratuitamente accedere ai dati relativi all’andamento del volume di gioco e sulla distribuzione territoriale. Il monitoraggio sarà affidato ad ADM, mentre il MEF riferirà periodicamente sui risultati alla Conferenza Unificata.

 

I prossimi passi

Come si diceva, i punti dell’intesa dovranno essere recepiti entro il prossimo 31 ottobre da un decreto del Ministero dell’Economia e Finanze. La bozza di decreto dovrà essere esaminato dalle commissioni parlamentari competenti. È prassi costituzionale che la Conferenza Unificata si esprima sulla bozza di decreto di recepimento dell’intesa prima della sua pubblicazione.

È altamente probabile che dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto, l’Agenzia delle Dogane e Monopoli pubblicherà gli attesi bandi di gara per l’assegnazione delle licenze per la raccolta in rete fisica delle scommesse sportive(tramite agenzie e corner) e per le sale bingo.

Negli ultimi anni, la pubblicazione di tali bandi era stata infatti rimandata nell’attesa che fosse definita una regolamentazione organica dell’offerta di gioco sul territorio.

 

Lo scenario per gli operatori

Con riserva di valutare ed approfondire i contenuti delle disposizioni contenute nel decreto del MEF, possiamo sin da ora affermare che l’intesa raggiunta dalla Conferenza Unificata presenta diversi aspetti critici per gli operatori del settore.

In merito al punto dell’intesa che dispone la programmata riduzione del numero di AWP fino alla totale rottamazione con le AWPR, persistono le forti criticità già evidenziate in occasione dell’emanazione del decreto del MEF attuativo della c.d. Manovrina. Si aggiunga, inoltre, che ad oggi dal punto di vista regolamentare si conosce solo la data ultima entro cui dovranno essere rottamate le AWP, ma non è dato conoscere le caratteristiche tecniche delle AWPR, in particolare se avranno caratteristiche similari alle attuali AWP o se invece si tratterà di una versione ‘light’ delle attuali VLT.

Altro elemento ancora ignoto riguarda il regime autorizzatorio relativo all’installazione delle AWPR. In particolare, ad oggi non si conosce se verrà mutuato il sistema autorizzatorio delle AWP (con NOE intestato al concessionario ma riferibile ad un apparato di proprietà di un gestore), se il diritto di installazione sarà a pagamento (una tantum o a utilizzo) e chi sarà il soggetto obbligato (concessionario o gestore).

Analoghe perplessità sorgono rispetto al tema della riduzione dei punti vendita. L’intesa prevede una moratoria di tre anni che porterà di fatto ad un dimezzamento degli esercizi che offrono gioco al pubblico (da 98.600 a 53.000). In questo contesto, gli operatori interessati a partecipare ai bandi di gara si troveranno davanti ad una normativa locale che non è stata abrogata e che anzi conserva in alcuni casi la sua portata fortemente limitativa.

Nel dettaglio, nonostante gli enti locali si siano impegnati a rivedere i piani urbanistici e i regolamenti già adottati, con il dichiarato obiettivo di consentire una equilibrata distribuzione dell’offerta di gioco nel territorio, evitando così l’assenza o la concentrazione dei punti, va evidenziato che – come si è visto – l’intesa si è raggiunta solo con l’approvazione di un emendamento che ha salvato l’efficacia delle disposizioni specifiche adottate dalle Regioni e dalle Provincie Autonome che restano, quindi, ancora in vigore. Ma non solo. Le stesse disposizioni potranno essere ulteriormente inasprite ai fini del contrasto delle patologie derivanti dal gioco d’azzardo.

Per fare un esempio concreto, l’attuale legge regionale pugliese di “contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico (GAP)” vieta il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio di sale da gioco e all’installazione di apparecchi da gioco nel caso di ubicazione a distanza inferiore a cinquecento metri pedonali dai luoghi cosiddetti ‘sensibili’. Il novero di tali luoghi, unito alla ridotta distanza, comporta di fatto il divieto di apertura di nuovi punti di gioco e il trasferimento di quelli già esistenti.

La norma regionale manterrà la sua vigenza anche se è stata approvata l’intesa ed è facile intuire come un concessionario che si sia aggiudicato una licenza per una agenzia di scommesse in questa regione incontrerà notevoli difficoltà per individuare una ubicazione rispettosa del distanziometro.

Non è infatti casuale che l’intesa contiene un principio di salvaguardia degli investimenti già effettuati dagli operatori, ma tace sui prossimi bandi di gara e sui relativi investimenti che saranno sopportati dagli operatori per il rinnovo delle licenze.

Le stesse considerazioni valgono per le disposizioni adottate a ‘macchia di leopardo’ dagli Enti Locali sugli orari di funzionamento degli apparecchi e l’apertura e chiusura dei punti di gioco.

Nonostante l’intesa abbia previsto la facoltà per gli Enti Locali di stabilire delle fasce orarie per l’interruzione della raccolta del gioco (complessivamente fino a 6 ore giornaliere), auspicando il raggiungimento di un regime omogeneo a livello nazionale e regionale, non vi è alcuna certezza su quali saranno, nel concreto, le fasce orarie prescelte e viene, inoltre, lasciata ad ogni Ente Locale ampia discrezionalità per introdurre regimi orari differenziati per ciascuna tipologia di gioco.

In conclusione, l’intesa contiene delle previsioni largamente insoddisfacenti per gli operatori e il suo prossimo recepimento con decreto del MEF non farà cessare la conflittualità del settore e l’incertezza per gli investimenti futuri.