“Effetto Domodossola” sul distanziometro emiliano-romagnolo? ll Comune di Fidenza differisce la chiusura delle sale da gioco.

“Effetto Domodossola” sul distanziometro emiliano-romagnolo? ll Comune di Fidenza differisce la chiusura delle sale da gioco.

“Effetto Domodossola” sul distanziometro emiliano-romagnolo? ll Comune di Fidenza differisce la chiusura delle sale da gioco.

“Effetto Domodossola” sul distanziometro emiliano-romagnolo? ll Comune di Fidenza differisce la chiusura delle sale da gioco.

 

Al via oggi le prime camere di consiglio fissate per la discussione dei numerosi ricorsi presentati dagli operatori – tra i quali anche un ricorso patrocinato dal nostro studio insieme all’Avv. Matilde Tariciotti -, nel frattempo, il Comune di Fidenza ha ritenuto opportuno differire la chiusura delle sale da gioco presenti nella propria mappatura territoriale fino alla definizione nel merito dei ricorsi presentati avverso la delibera regionale n. 831 del 12 giugno 2017.

 

Con nota inviata venerdì scorso, 15 giugno, a tutti gli esercenti interessati, il Comune di Fidenza, ha infatti differito il termine – originariamente previsto al prossimo 29 giugno – per la chiusura degli esercizi di gioco ubicati a meno di 500 metri dai luoghi definiti come ‘sensibili’ dalla normativa regionale e precipuamente individuati dalla mappatura comunale.

 

Al via oggi la discussione delle prime camere di consiglio innanzi al TAR Emilia Romagna

A partire da oggi, prenderà infatti il via, innanzi al TAR Emilia Romagna, sede di Bologna, la discussione delle prime istanze cautelari relative ai ricorsi presentati da numerosi operatori (concessionari, gestori ed esercenti) avverso la deliberazione della Giunta Comunale n. 276 del 14 dicembre 2017, con la quale il Comune di Fidenza aveva approvato la mappatura dei luoghi sensibili in ottemperanza alla normativa regionale.

 

La normativa regionale emiliano-romagnola in tema distanze minime

Più nel dettaglio, l’art. 6 comma 2bis della legge regionale n. 5/2013 (come modificato dall’art 48 della legge regionale n. 18/2016) aveva previsto il divieto di esercitare l’attività di sale da gioco, sale scommesse, nonché la nuova installazione di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito, in locali ubicati a meno di 500 metri dai luoghi sensibili indicati dalla medesima norma (i.e.: istituti scolastici di ogni ordine e grado, luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori). Successivamente, con delibera n. 831 del 12 giugno 2017, la Giunta Regionale dell’Emilia Romagna aveva precisato che la nuova normativa avrebbe trovato applicazione anche per quegli esercizi già esistenti ed autorizzati prima dell’entrata in vigore della medesima legge regionale.

 

La nota del Comune di Fidenza che ha differito la chiusura degli esercizi interessati

Con la nota in commento la Giunta Comunale di Fidenza, ha tuttavia ritenuto che “l’applicabilità della disciplina regionale alle attività esistenti, ad oggi sottoposta al vaglio del giudice amministrativo a seguito dell’impugnativa proposta avverso la deliberazione GRER n. 831 del 12 giugno 2017, abbia assunto connotati di criticità ed estrema delicatezza” ed ha quindi disposto  con deliberazione n. 131 del 13 giugno 2018, dichiarata immediatamente eseguibile, “di differire il termine di cessazione delle attività esistenti alla data di entrata in vigore dell’art. 6 comma 2 bis L. R. 5/2013 (introdotto dall’art 48 L. R. n. 18/2016), fino all’emanazione della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna, sede di Bologna sul giudizio avente ad oggetto diretto o quale atto presupposto, la deliberazione di Giunta Regionale n. 831 del 12 giugno 2017”.

 

La recente ordinanza del Consiglio di Stato sul caso Domodossola

Dopo l’ordinanza del Consiglio di Stato dello scorso 13 giugno sul ‘caso Domodossola’ – con la quale i giudici di Palazzo Spada hanno disposto la verificazione dell’applicazione dei limiti distanziometrici previsti dalla normativa regionale piemontese al fine di “determinare che non sia in assoluto possibile la localizzazione sull’intero territorio comunale degli apparecchi da gioco […] e comunque di riferire la percentuale del territorio nella quale tale preclusione verrebbe ad operare” sul  territorio del comune ossolano – per la prima volta un’amministrazione comunale ha sospeso in via unilaterale l’esecutività del distanziometro previsto dalla normativa regionale in tema di contrasto alla ludopatia.

Distanziometro Regione Piemonte: il Consiglio di Stato dispone la verificazione nel Comune di Domodossola.

Distanziometro Regione Piemonte: il Consiglio di Stato dispone la verificazione nel Comune di Domodossola.

Distanziometro Regione Piemonte: il Consiglio di Stato dispone la verificazione nel Comune di Domodossola.

Distanziometro Regione Piemonte: il Consiglio di Stato dispone la verificazione nel Comune di Domodossola.

Accogliendo i rilievi proposti dalla nostra collega Avv. Matilde Tariciotti, i giudici di Palazzo Spada dubitano della legittimità del distanziometro previsto dalla legge regionale piemontese, disponendo quindi una verificazione a cura del Direttore provinciale dell’Agenzia delle Entrate – sezione territorio di Torino al fine di “determinare che non sia in assoluto possibile la localizzazione sull’intero territorio comunale degli apparecchi da gioco […] e comunque di riferire la percentuale del territorio nella quale tale preclusione verrebbe ad operare” sul  territorio del Comune di Domodossola (testo integrale dell’ordinanza disponibile qui: CdS_ord._n.03624_2018).

Riduzione delle slot. La norma della discordia del Decreto del MEF su cui ADM dovrà fornire la propria interpretazione. Una possibile soluzione.

Riduzione delle slot. La norma della discordia del Decreto del MEF su cui ADM dovrà fornire la propria interpretazione. Una possibile soluzione.

Riduzione delle slot. La norma della discordia del Decreto del MEF su cui ADM dovrà fornire la propria interpretazione. Una possibile soluzione.

Condividiamo l’analisi del nostro Founding Partner, Avv. Luca Giacobbe, recentemente pubblicata su Jamma.it.

 

(Jamma) – ADM ha comunicato nei giorni scorsi ai concessionari il numero di NOE relativi agli apparecchi con vincita in denaro AWP di cui risultavano intestatari al 31.12.2016 e si è impegnata a fornire con successiva comunicazione entro i primi di ottobre il numero di NOE (e quindi di apparecchi) che ciascun concessionario dovrà ridurre entro il 31 dicembre 2017.

Fin qui nulla di nuovo, in quanto si tratta di applicare quanto stabilito dall’art. 6bis della Legge 21.06.2017 n. 96 – approvata dal parlamento ed avente ad oggetto la conversione del Decreto Legge 24.04.2017 n. 50 (“Disposizioni in materia finanziaria, iniziative  favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”) più comunemente nota come la ‘Manovrina’ e dal successivo Decreto del Ministero dell’Economia del 25.07.2017 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 1.09.2017 (tenete bene a mente le date perché sono gli elementi essenziali per comprendere questa complessa vicenda).

La difficile scelta interpretativa affidata ai Monopoli

Tuttavia ADM nella sua prossima comunicazione non si limiterà solo a fornire il dato numerico dei NOE da ridurre entro il 31.12.2017 e il 30.04.2018 ma si troverà davanti ad una scelta interpretativa difficile a fronte di una norma contenuta nel Decreto del MEF non allineata con la norma primaria.

Come è noto la c.d. Manovrina approvata prima con D.L. 50/2017 a fine aprile, poi convertito nella L. 96/2017 a giugno 2017, ha anticipato i termini per la riduzione del numero di NOE già annunciata nella Legge di Stabilità 2016, ponendo un obiettivo preciso di riduzione dei relativi apparecchi che non potranno essere superiori a 345.000 unità alla data del 31.12.2017 e a 265.000 unità al 30.04.2018.

Il Decreto del MEF nelle intenzioni del legislatore avrebbe dovuto indicare (solo) le modalità con cui attuare la riduzione dei NOE. Tuttavia, il Decreto del MEF, all’art. 2 comma 1, oltre a stabilire i criteri, ha di fatto fissato al 1° settembre il c.d. dies a quo a partire dal quale i concessionari devono realizzare la riduzione dei NOE entro le due scadenze sopra indicate.

L’art. 2 comma 1 del Decreto MEF dispone infatti che ciascun concessionario della conduzione della rete telematica degli apparecchi da divertimento e intrattenimento procede: “a) nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 dicembre 2017, alla riduzione di almeno il 15 per cento del numero dei nulla osta di cui risulta intestatario alla data del 31 dicembre 2016; b) entro il 30 aprile 2018 alla ulteriore riduzione del numero dei nulla osta, fino al raggiungimento di una riduzione complessiva in misura pari ad almeno il 34,9% del numero di nulla osta di cui risulta intestatario alla data del 31 dicembre 2016”.

Il testo letterale della norma è molto chiaro: la riduzione dei NOE vale se attuata a partire dal 1° settembre. Quindi una riduzione realizzata dai concessionari per qualsiasi ragione (riduzione programmata, perdita di clienti ecc.) prima di tale data non va considerata come tale ai sensi di legge.

Le ripercussioni che potrà avere lo spostamento dell’obbligo di ridurre il parco apparecchi a partire dal 1° settembre non sono affatto trascurabili sui 10 attuali concessionari nel cui novero vi saranno alcuni che beneficeranno di questa modalità (in estrema sintesi coloro i quali nel periodo compreso tra il 1.01.2017 e il 31.12.2017 hanno incrementato i NOE) e altri che ne saranno conseguentemente danneggiati (coloro che invece ne hanno persi).

Ed infatti, riprendendo l’esempio pratico fatto nel precedente articolo – uscito all’indomani della pubblicazione del Decreto MEF – si comprenderà facilmente la situazione del concessionario che ha subito una contrazione di NOE per dinamiche puramente commerciali. È di immediata evidenza che il concessionario ricava un vantaggio se ADM propende per il criterio del confronto statico del numero dei NOE al 31.12.2016 e quelli rispettivamente al 31.12.2017 e al 30.04.2018 perché il mercato ha già operato la riduzione per suo conto e dovrà solo sopportare una riduzione di 500 unità anziché di 1500.

Le contrapposte posizioni dei concessionari

Coloro i quali sono favorevoli a questa interpretazione ‘statica’ sostengono che solo con il taglio lineare percentuale dei NOE del 31.12.2016 si realizzerà l’obiettivo di riduzione dei NOE disposto dalla Manovrina in quanto seguendo eventuali diverse interpretazioni non si potrà garantire il taglio del 15% e del 34,9% dei NOE. L’obiezione a mio avviso non coglie nel segno per due motivi.

Il primo perché a partire dal 1° gennaio 2017 i NOE sono contingentati per legge ed è stato possibile per ADM emettere nuovi NOE solo a condizione di sostituirne altrettanti. Quindi il numero massimo di NOE è stato già raggiunto il 31.12.2016 e l’istantanea del parco scattata a quella data fotografa il tetto massimo di NOE mai più incrementabile.

Il secondo perché il Decreto del MEF contempla espressamente l’ipotesi in cui il numero di NOE dopo il 30.04.2018 sia inferiore a quello massimo di legge di 265.000 unità. In questo caso, il decreto prevede che i concessionari di rete interessati potranno avanzare istanza di rilascio di nulla osta fino al raggiungimento di tale numero massimo.

Si aggiunga inoltre che la programmata riduzione dei NOE è stata anticipata per legge con l’entrata in vigore della Manovrina approvata con decreto legge il 24 aprile 2017 per essere definitivamente convertita in in legge il 21 giugno 2017 quindi sarebbe difficile sostenere che un concessionario abbia operato una programmata e cosciente riduzione dei NOE prima di tali date.

Di segno diametralmente opposto sono le doglianze dei concessionari che invece hanno incrementato il numero di NOE dopo il 31.12.2016. Se non valesse il criterio dettato dal Decreto MEF e quindi della riduzione dei NOE a far data dal 1° settembre, si troverebbero nella scomoda situazione di aver sostenuto investimenti per accrescere il numero di NOE dietro il legittimo affidamento di ricavarvi un profitto quantomeno fino al 31.12.2018, salvo poi subire gli effetti dell’entrata in vigore della Manovrina che ha anticipato di un anno la riduzione dei NOE abbattendo quindi il ritorno dell’investimento di dodici mesi.

Il tema del legittimo affidamento e della tutela degli investimenti ha una sua meritevolezza perché il legislatore e l’ente regolatore hanno introdotto dei meccanismi di sostituzione dei NOE nell’anno 2017 che hanno consentito ai concessionari di accrescere del tutto legittimamente il numero di NOE rispetto al 2016 attraverso il meccanismo del basket (sul punto, si veda qui articolo del maggio 2016).

Una possibile soluzione

A parere dello scrivente non sarà facile per ADM trovare una soluzione interpretativa che contemperi tutti gli interessi dei concessionari, perché se da una parte il Decreto del MEF potrebbe essere ritenuto viziato da un eccesso di delega nella individuazione delle modalità di riduzione dei NOE rispetto a quanto stabilito dalla norma primaria, dall’altra la Manovrina ha introdotto nel nostro ordinamento norme potenzialmente lesive dei diritti quesiti dei concessionari che hanno effettuato investimenti in un quadro regolatorio che prevedeva la rottamazione delle AWP secondo i termini disposti dalla Legge di Stabilità 2016.

Una scelta salomonica potrebbe essere quella di modificare il Decreto del MEF nella lettera a) del comma 1 dell’art.2 e di individuare nel 24 aprile 2017 la data a partire dalla quale i concessionari devono procedere alla riduzione dei NOE che coincide con la data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e di entrata in vigore della legge di conversione della Manovrina. Questa è in effetti la data in cui la norma che ha anticipato la riduzione dei NOE è entrata nel nostro ordinamento ed a partire dalla quale tutti i concessionari erano in grado di effettuare consapevolmente le proprie scelte di business sia nei termini di una riduzione programmata dei NOE o sia nei termini un investimento per l’incremento dei NOE ma a breve durata.

Avv. Luca Giacobbe

Founding Partner – LG Law Gaming Specialist

Riordino giochi: i punti dell’intesa raggiunta in Conferenza Unificata, scenari e prossimi passi per gli operatori

Riordino giochi: i punti dell’intesa raggiunta in Conferenza Unificata, scenari e prossimi passi per gli operatori

Riordino giochi: i punti dell’intesa raggiunta in Conferenza Unificata, scenari e prossimi passi per gli operatori

Lo scorso 7 settembre i rappresentanti del Governo Italiano e degli Enti Locali hanno concluso i lavori della Conferenza Unificata – avviata dall’art. 1, comma 936 L. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) – approvando all’unanimità la proposta di riordino dell’offerta di gioco pubblico.

Tale accordo prevede una sostanziale modifica delle modalità attraverso le quali l’offerta di gioco legale si articolerà sul territorio nazionale nei prossimi anni, con un impatto immediato sia sugli attuali operatori, sia su quelli interessati a partecipare ai prossimi bandi previsti per l’aggiudicazione delle licenze per la distribuzione in rete fisica delle scommesse sportive e del bingo.

 

I punti dell’intesa

Di seguito la sintesi dei principali punti dell’accordo che ora dovrà essere recepito dal Ministero dell’Economia e Finanze con un Decreto Direttoriale da emanarsi entro il prossimo 31 ottobre, sentite le commissioni parlamentari competenti.

 

  1. Riduzione del numero di AWP, dei volumi di gioco e dei punti vendita.

Viene confermata la riduzione graduale del numero di AWP che passeranno dalle 407.066 unità in esercizio alla data del 31.12.2016 ad un massimo di 265.000 unità entro la data del 30.04.2018.

Le AWP saranno quindi sostituite per rottamazione entro il 31.12.2019 con AWP di nuova generazione (c.d. AWP da remotoo AWPR).

Le AWPR sostituiranno progressivamente le AWP dal 1.01.2018 nella misura del 50% annuo per gli esercizi che ospitano più di 2 AWP mentre gli esercizi che ospitano 1 o 2 AWP dovranno rottamarle entro il 31.12.2019.

A livello globale, i punti di vendita che offrono gioco al pubblico passeranno dagli attuali 98.600 a circa 55.000 così suddivisi:

(i) 10.000 agenzie o negozi con attività prevalente la vendita di prodotti di gioco pubblico;

(ii) 5.000 corner ossia punti vendita in cui la commercializzazione dei giochi è accessoria;

(iii) 3.000 sale VLT e Bingo

(iv) 30/35.000 esercizi che dovranno ottenere una certificazione di legge di cui ci occuperemo al successivo punto 3).

 

  1. Il sistema di regole territoriali sulla distribuzione dei punti di gioco

Regioni ed Enti Locali adotteranno provvedimenti i cui criteri garantiranno una equilibrata distribuzione del territorio per evitare aree “gioco-free”, tenendo anche conto della ubicazione e degli investimenti già esistenti relativi agli attuali punti di vendita con attività di gioco prevalente.

È riconosciuta agli Enti Locali la facoltà di stabilire, d’intesa con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), fino a 6 ore complessive di interruzione quotidiana alle attività di gioco in una prospettiva che dovrà essere quanto più possibile omogenea sul territorio nazionale e regionale, anche ai fini del monitoraggio di ADM.

Inoltre, continueranno ad esplicare la loro efficacia le disposizioni, già previste in ogni Regione o Provincia Autonoma, che prevedono una tutela maggiore. Non ultimo, Regioni e Provincie Autonome potranno comunque introdurre nuove e maggiori tutele per la loro popolazione.

 

  1. Innalzamento del livello qualitativo degli esercizi e loro certificazione

Terminato il periodo transitorio di 3 anni, tutti i punti di gioco dovranno essere muniti di una certificazione ai fini dell’ubicazione delle AWPR.

La certificazione risponderà a criteri che dovranno essere condivisi in sede di Conferenza Unificata, quali, tra i più rilevanti, l’accesso selettivo dei clienti, la loro completa identificazione, la carta dell’esercente che permetterà il funzionamento delle AWPR, la videosorveglianza interna, la tracciabilità completa delle giocate e vincite e il collegamento diretto con ADM e polizia.

 

  1. Innalzamento del sistema di controllo e azioni preventive di contrasto al gioco d’azzardo patologico

Nell’ambito dell’intesa, le parti hanno condiviso un inasprimento dei controlli e delle sanzioni amministrative e l’attribuzione di specifici poteri sanzionatori in capo alle polizie locali e dei relativi proventi ai comuni.

La conferenza chiede all’AGCOM di mettere a punto opportune regole finalizzate a tutelare la pubblica fede e la salute dei cittadini.

Tra i punti significativi dell’intesa, va evidenziato che le AWPR dovranno prevedere dal punto di vista tecnologico che la giocata dell’utente venga effettuata attraverso la Carta Nazionale dei servizi, la carta dell’esercente e la tessera sanitaria.

Gli adeguamenti tecnologici sulle AWPR oltre a dover mantenere l’impossibilità di utilizzare banconote o monete elettroniche dovranno altresì prevedere strumenti di autolimitazione del giocatore, messaggi automatici della durata del gioco, l’abbassamento degli importi minimi della giocata e strumenti di controllo dei giocatori più esposti al rischio del gioco patologico.

 

  1. Nuovi interventi normativi e modernizzazione del settore dei giochi

Il completamento dell’intervento normativo e la modernizzazione del settore passerà attraverso il passaggio del sistema di tassazione del margine, compatibilmente con un livello massimo di tassazione prestabilito.

 

  1. Monitoraggio dell’applicazione della riforma

I Comuni potranno gratuitamente accedere ai dati relativi all’andamento del volume di gioco e sulla distribuzione territoriale. Il monitoraggio sarà affidato ad ADM, mentre il MEF riferirà periodicamente sui risultati alla Conferenza Unificata.

 

I prossimi passi

Come si diceva, i punti dell’intesa dovranno essere recepiti entro il prossimo 31 ottobre da un decreto del Ministero dell’Economia e Finanze. La bozza di decreto dovrà essere esaminato dalle commissioni parlamentari competenti. È prassi costituzionale che la Conferenza Unificata si esprima sulla bozza di decreto di recepimento dell’intesa prima della sua pubblicazione.

È altamente probabile che dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto, l’Agenzia delle Dogane e Monopoli pubblicherà gli attesi bandi di gara per l’assegnazione delle licenze per la raccolta in rete fisica delle scommesse sportive(tramite agenzie e corner) e per le sale bingo.

Negli ultimi anni, la pubblicazione di tali bandi era stata infatti rimandata nell’attesa che fosse definita una regolamentazione organica dell’offerta di gioco sul territorio.

 

Lo scenario per gli operatori

Con riserva di valutare ed approfondire i contenuti delle disposizioni contenute nel decreto del MEF, possiamo sin da ora affermare che l’intesa raggiunta dalla Conferenza Unificata presenta diversi aspetti critici per gli operatori del settore.

In merito al punto dell’intesa che dispone la programmata riduzione del numero di AWP fino alla totale rottamazione con le AWPR, persistono le forti criticità già evidenziate in occasione dell’emanazione del decreto del MEF attuativo della c.d. Manovrina. Si aggiunga, inoltre, che ad oggi dal punto di vista regolamentare si conosce solo la data ultima entro cui dovranno essere rottamate le AWP, ma non è dato conoscere le caratteristiche tecniche delle AWPR, in particolare se avranno caratteristiche similari alle attuali AWP o se invece si tratterà di una versione ‘light’ delle attuali VLT.

Altro elemento ancora ignoto riguarda il regime autorizzatorio relativo all’installazione delle AWPR. In particolare, ad oggi non si conosce se verrà mutuato il sistema autorizzatorio delle AWP (con NOE intestato al concessionario ma riferibile ad un apparato di proprietà di un gestore), se il diritto di installazione sarà a pagamento (una tantum o a utilizzo) e chi sarà il soggetto obbligato (concessionario o gestore).

Analoghe perplessità sorgono rispetto al tema della riduzione dei punti vendita. L’intesa prevede una moratoria di tre anni che porterà di fatto ad un dimezzamento degli esercizi che offrono gioco al pubblico (da 98.600 a 53.000). In questo contesto, gli operatori interessati a partecipare ai bandi di gara si troveranno davanti ad una normativa locale che non è stata abrogata e che anzi conserva in alcuni casi la sua portata fortemente limitativa.

Nel dettaglio, nonostante gli enti locali si siano impegnati a rivedere i piani urbanistici e i regolamenti già adottati, con il dichiarato obiettivo di consentire una equilibrata distribuzione dell’offerta di gioco nel territorio, evitando così l’assenza o la concentrazione dei punti, va evidenziato che – come si è visto – l’intesa si è raggiunta solo con l’approvazione di un emendamento che ha salvato l’efficacia delle disposizioni specifiche adottate dalle Regioni e dalle Provincie Autonome che restano, quindi, ancora in vigore. Ma non solo. Le stesse disposizioni potranno essere ulteriormente inasprite ai fini del contrasto delle patologie derivanti dal gioco d’azzardo.

Per fare un esempio concreto, l’attuale legge regionale pugliese di “contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico (GAP)” vieta il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio di sale da gioco e all’installazione di apparecchi da gioco nel caso di ubicazione a distanza inferiore a cinquecento metri pedonali dai luoghi cosiddetti ‘sensibili’. Il novero di tali luoghi, unito alla ridotta distanza, comporta di fatto il divieto di apertura di nuovi punti di gioco e il trasferimento di quelli già esistenti.

La norma regionale manterrà la sua vigenza anche se è stata approvata l’intesa ed è facile intuire come un concessionario che si sia aggiudicato una licenza per una agenzia di scommesse in questa regione incontrerà notevoli difficoltà per individuare una ubicazione rispettosa del distanziometro.

Non è infatti casuale che l’intesa contiene un principio di salvaguardia degli investimenti già effettuati dagli operatori, ma tace sui prossimi bandi di gara e sui relativi investimenti che saranno sopportati dagli operatori per il rinnovo delle licenze.

Le stesse considerazioni valgono per le disposizioni adottate a ‘macchia di leopardo’ dagli Enti Locali sugli orari di funzionamento degli apparecchi e l’apertura e chiusura dei punti di gioco.

Nonostante l’intesa abbia previsto la facoltà per gli Enti Locali di stabilire delle fasce orarie per l’interruzione della raccolta del gioco (complessivamente fino a 6 ore giornaliere), auspicando il raggiungimento di un regime omogeneo a livello nazionale e regionale, non vi è alcuna certezza su quali saranno, nel concreto, le fasce orarie prescelte e viene, inoltre, lasciata ad ogni Ente Locale ampia discrezionalità per introdurre regimi orari differenziati per ciascuna tipologia di gioco.

In conclusione, l’intesa contiene delle previsioni largamente insoddisfacenti per gli operatori e il suo prossimo recepimento con decreto del MEF non farà cessare la conflittualità del settore e l’incertezza per gli investimenti futuri.

Riduzione delle slot. La norma della discordia del Decreto del MEF su cui ADM dovrà fornire la propria interpretazione. Una possibile soluzione.

Riduzione newslots (AWP): pubblicato decreto MEF con i criteri per la riduzione dei NOE

Riduzione newslots (AWP): pubblicato decreto MEF con i criteri per la riduzione dei NOE

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1° settembre 2017, il decreto del Ministero dell’Economia che determina i criteri per realizzazione della riduzione dei nulla osta (“NOE”) degli apparecchi con vincita in denaro di cui all’art. 110 comma 6 lett. a) del TULPS (“AWP”).

Come è noto, l’art. 6bis della Legge 21.06.2017 n. 96 – approvata dal parlamento ed avente ad oggetto la conversione del Decreto Legge 24.04.2017 n. 50 (“Disposizioni in materia finanziaria, iniziative  favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”) più comunemente nota come la “Manovrina” – ha anticipato i termini per la riduzione del numero di NOE già annunciata nella Legge di Stabilità 2016, prevedendo che gli stessi non potranno essere superiori a 345.000 unità alla data del 31.12.2017 e a 265.000 unità al 30.04.2018.

Il decreto stabilisce quindi che la prima tranche di riduzione, rispetto alla fotografia dei NOE esistenti alla data del 31.12.2016, pari al 15%, dovrà essere effettuata entro il 31.12.2017, mentre la seconda tranche, pari al 34,9%, verrà conseguita entro il 30.04.2018.

Il decreto chiarisce che la verifica del numero effettivo di NOE sarà effettuata dall’Agenzia delle Dogane e Monopoli (ADM) entro dieci giorni lavorativi dalla scadenza dei termini suindicati (i.e. 31.12.2017 e 30.04.2018) e, qualora l’amministrazione riscontri per un singolo concessionario un numero di NOE superiore al numero massimo determinato dalla riduzione, avvierà d’ufficio, entro i successivi venti giorni, il procedimento amministrativo di revoca d’ufficio dei NOE eccedenti.

I NOE eccedenti oggetto della revoca saranno quindi individuati attraverso le seguenti tre fasi:
(i) l’analisi della distribuzione territoriale dei NOE riferibili al concessionario;
(ii) l’attribuzione dell’eccedenza a ciascun regione di pertinenza in quote proporzionali alla distribuzione territoriale;
(iii) l’individuazione dei NOE eccedenti nell’ambito di ciascuna regione in cui sono ubicati in funzione della minore raccolta giornaliera registrata nei dodici mesi precedenti.

Pertanto, il concessionario dovrà bloccare le AWP nei cinque giorni lavorativi successivi dal ricevimento della comunicazione di avvio del procedimento, avviando le procedure amministrative per la dismissione ‘forzata’ dei relativi NOE, pena l’irrogazione della sanzione amministrativa di Euro 10.000,00 per ogni AWP.

 

Un esempio pratico

Proviamo adesso a fare un esempio concreto, al fine di comprendere come verrà realizzata – a livello operativo – la riduzione prevista dalla legge.

Assumiamo che, alla data del 31.12.2016, un concessionario X risulti intestatario di 10.000 NOE (indipendentemente dall’ubicazione in magazzino o in esercizio), pertanto, alla data del 31.12.2017 e del 30.04.2018, i NOE da ridurre saranno rispettivamente 1.500 e 1.990.

Assumiamo inoltre che, nel frattempo, alla prima scadenza (31.12.2017) il concessionario X risulti effettivamente intestatario di un numero complessivo di 9.000 NOE, con un eccedenza di 500 unità rispetto al numero massimo a seguito della prima riduzione di 8.500 (10.000 – 1.500), ADM avvierà quindi il procedimento di revoca dei 500 NOE eccedenti.

Riprendendo i due assunti precedenti, ADM rileverà una distribuzione geografica dei NOE che per comodità stabiliamo in 450 NOE per regione (9.000 / 20 regioni).

Conseguentemente, la percentuale di NOE da ridurre sarà pari al 5,5% dei NOE ubicati in ogni singola regione ossia 24,75, che arrotonderemo a 25.

I 25 NOE che saranno revocati per ogni regione saranno quelli che nell’ambito regionale avranno registrato – rispetto al concessionario in questione – la raccolta media giornaliera più bassa nei dodici mesi precedenti calcolata al netto dei giorni di mancato funzionamento.

 

Considerazioni finali

Qualche considerazione finale sulle novità introdotte dalla Manovrina e dal successivo decreto.
I sostenitori della riduzione del numero di AWP osservano che queste norme si sono limitate ad anticipare di un anno la riduzione già prevista dalla legge di Stabilità 2016. A rigor di logica, va però considerato che non è stato analogamente anticipato il termine per l’omologazione delle c.d. AWP da remoto (apparecchi di nuova generazione che dal punto di vista dell’evoluzione tecnologica e sicurezza dei sistemi dovevano sostituire le attuali AWP). Il settore si trova quindi costretto a rinunziare – con un anno di anticipo – ai propri investimenti, senza poter conoscere in maniera compiuta lo scenario prossimo futuro legato alle AWP da remoto.

Nel merito poi, siamo di fronte ad un complesso di norme dal carattere ablatorio per gli operatori – in particolare per i gestori e i concessionari – censurabile sotto il punto di vista della normativa comunitaria. Infatti, la CEDU ha già avuto modo di pronunziarsi su temi analoghi nel recente passato, accogliendo le doglianze di operatori comunitari che, a causa di normative nazionali sopravvenute, si erano trovati menomati di asset, nonché privati degli investimenti attesi.

D’altra parte, il sacrificio imposto agli operatori non trova allo stato alcuna adeguata misura di bilanciamento dei propri interessi, atteso che la programmata (e anticipata) riduzione dei NOE non farà certo cessare gli effetti delle misure ‘antislot’adottate dagli enti locali (Regioni e Comuni). Misure che, com’è noto, negli ultimi anni hanno, da un lato, compresso le fasce orarie di funzionamento degli apparecchi e, dall’altro, introdotto i c.d. ‘distanziometri’, ossia i divieti di installazione degli apparecchi da luoghi definiti come sensibili, provocando una sostanziale espulsione del gioco lecito dai relativi territori.

Tuttavia, alla data odierna, la Conferenza Unificata Governo – Enti locali non è ancora riuscita a formalizzare un accordo politico sulla distribuzione dell’offerta di gioco pubblico, con l’obiettivo di calmierare gli effetti dirompenti delle normative locali, garantendo così il passaggio dalle AWP tradizionali alle AWP da remoto, oltre allo sblocco dei bandi di gara ancora in attesa di pubblicazione (su tutti, quelli per l’assegnazione delle licenze per le scommesse tramite agenzie e delle licenze per le sale bingo).

È prevedibile che, se i lavori della Conferenza Unificata non troveranno conclusione entro l’anno, inizierà un periodo di forte conflittualità, con il probabile avvio di importanti contenziosi tra gli operatori, da una parte, e ADM e il Governo, dall’altra, il cui esito, al momento impronosticabile, non potrà che contribuire ad accentuare l’endemica incertezza che ormai affligge il settore.