“Decreto Dignità”: divieto di pubblicità sul gioco e principali criticità per gli operatori

“Decreto Dignità”: divieto di pubblicità sul gioco e principali criticità per gli operatori

“Decreto Dignità”: divieto di pubblicità sul gioco e principali criticità per gli operatori

Il governo ha presentato la bozza del c.d. “decreto dignità”, tra le previsioni più discusse in questi giorni quella che riguarda il divieto di pubblicità sul gioco in ogni sua forma. L’attuale normativa in tema di pubblicità sul gioco consente infatti di trasmettere messaggi pubblicitari attraverso reti televisive non generaliste (i.e.: pay tv, canali tematici in chiaro), via radio, nonchè in occasione di manifestazioni pubbliche e sportive.

La bozza in discussione prevede invece il divieto “di qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi e/o scommesse con vincite di denaro, comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni ed internet”.  Ma non solo, dal 1° gennaio 2019, il divieto si applicherà “anche alle sponsorizzazioni di eventi, attività, manifestazioni programmi, prodotti o servizi e a tutte le altre forme di comunicazione di contenuto promozionale, comprese le citazioni visive ed acustiche e la sovraimpressione del nome, marchio, simboli, attività o prodotti la cui pubblicità […] è vietata”.

Se la norma fosse approvata in questi termini sarebbe quindi immediatamente vietata la pubblicità sui giochi e le scommesse, mentre a partire dal 2019 sarebbe vietata anche la sponsorizzazione di eventi così come la sovrimpressione del nome o marchio di attività o prodotti legati al gioco.

Per fare due esempi concreti, con l’entrata in vigore del decreto non saranno proiettati gli spot TV dei bookmaker di scommesse legali, mentre dal 1° gennaio nessun club sportivo potrà far figurare loghi e marchi di bookmaker e negli stadi non sarà possibile esporre cartelli pubblicitari legati ad attività di gioco.

Le sanzioni amministrative previste a carico del committente, del proprietario del mezzo o del sito di diffusione o di destinazione e dell’organizzatore della manifestazione, evento o attività, sarà commisurata nella misura del 5 percento del valore della sponsorizzazione o della pubblicità e in ogni caso non inferiore, per ogni violazione, ad un importo minimo di 50.000 euro.

Si ritiene che le previsioni del decreto – se approvato nei termini ad oggi noti – potrebbero essere potenzialmente illegittime ed in violazione di principi costituzionali tra cui il diritto alla libertà di impresa e il principio del legittimo affidamento. Il decreto avrebbe infatti un effetto fortemente lesivo sugli investimenti effettuati degli operatori attuali concessionari ed in particolare della raccolta a distanza in quanto non avrebbero canali alternativi pubblicitari tramite i quali far conoscere alla clientela le proprie attività e i propri servizi. Ma non solo. Ad essere colpiti dal provvedimento sono anche gli operatori che hanno deciso di partecipare alla recente gara per l’assegnazione delle 120 licenze per il gioco on line bandita nel gennaio scorso che si troverebbero ancora prima dell’aggiudicazione della concessione a non poter pubblicizzare le loro attività ed i loro prodotti e quindi con un prezzo stabilito dal bando di gara ben più alto del suo valore dopo l’entrata in vigore del decreto. Il decreto potrebbe avere un effetto lesivo per i contratti di sponsorizzazione già sottoscritti che subirebbero così uno stop improvviso a causa del sopravvenuto divieto imposto da una norma primaria. Ulteriori effetti lesivi si concretizzeranno nella più che probabile riduzione degli introiti erariali e fiscali (si pensi al possibile ritiro della domanda di aggiudicazione da parte dei partecipanti alla gara per l’assegnazione delle licenze on line) oltre che eventuali contenziosi milionari per il riconoscimento del risarcimento del danno nei confronti dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli e del MEF da parte degli attuali concessionari, nonchè dei partecipanti all’ultima gara, a causa della significativa alterazione del vincolo sinallagmatico e/o per la sopravvenuta onerosità delle concessioni.

 

In disparte ogni valutazione sull’efficacia della misura che avrebbe lo scopo dichiarato di contrastare il gioco tout courtsenza tuttavia limitare l’abuso che ne rappresenta il reale problema. Il CNR ha stimato che l’abuso del gioco on line da parte degli adolescenti italiani – pari al 3% – è del tutto in linea con quello degli altri paesi europei. Prendendo spunto da un altro settore come quello del tabacco – in cui da anni vige il divieto di pubblicità del prodotto – si stima che il numero di fumatori italiani sia rimasto sostanzialmente costante negli anni (22% della popolazione – fonte ISTAT) e ciò nonostante il fatto che il semplice uso (e non l’abuso come nel gioco, si badi bene) ha effetti nocivi sul consumatore, nonchè la massiccia diffusione di campagne di sensibilizzazione antifumo (immagini shock sui pacchetti di sigarette) promosse dalle autorità statali. Allo stesso modo, non deve essere tralasciato il fatto che il settore del gioco legale in Italia è stato sottoposto negli ultimi anni ad una legislazione proiettata, in modo spesso non coordinato tra Governo ed Enti Locali, a contrarre l’offerta (riduzione orario d’esercizio apparecchi, divieto di ubicazione di sale). Il tutto, senza che, a livello complessiovo, sia stata fatto una serio e ragionata riponderazione dell’offerta di gioco esistente, del peso del gioco illegale (che come è noto non ricorre ad investimenti pubblicitari), del numero effettivo (e non solo stimato) di giocatori affetti da disturbi legati al gioco, della tutela di chi ha investito nel settore e, non da ultimo, sulla stabilità delle entrate erariali.

Resta il fatto che il telespettatore italiano appassionato di calcio potrebbe trovarsi a breve nella surreale condizione di vedere le partite della massima serie italiana in cui non campeggeranno più i loghi di bookmaker sulle maglie dei giocatori o a bordocampo e poi, semplicemente cambiando canale, assistere ad una qualsiasi partita degli altri campionati europei tra due club sulle cui maglie è in bell’evidenza un sito di raccolta di scommesse sportive. Basti pensare che nella stagione 2017/1028 in Premier League quasi il 50% di club aveva come sponsor un bookmaker di scommesse on line.

“Effetto Domodossola” sul distanziometro emiliano-romagnolo? ll Comune di Fidenza differisce la chiusura delle sale da gioco.

“Effetto Domodossola” sul distanziometro emiliano-romagnolo? ll Comune di Fidenza differisce la chiusura delle sale da gioco.

“Effetto Domodossola” sul distanziometro emiliano-romagnolo? ll Comune di Fidenza differisce la chiusura delle sale da gioco.

“Effetto Domodossola” sul distanziometro emiliano-romagnolo? ll Comune di Fidenza differisce la chiusura delle sale da gioco.

 

Al via oggi le prime camere di consiglio fissate per la discussione dei numerosi ricorsi presentati dagli operatori – tra i quali anche un ricorso patrocinato dal nostro studio insieme all’Avv. Matilde Tariciotti -, nel frattempo, il Comune di Fidenza ha ritenuto opportuno differire la chiusura delle sale da gioco presenti nella propria mappatura territoriale fino alla definizione nel merito dei ricorsi presentati avverso la delibera regionale n. 831 del 12 giugno 2017.

 

Con nota inviata venerdì scorso, 15 giugno, a tutti gli esercenti interessati, il Comune di Fidenza, ha infatti differito il termine – originariamente previsto al prossimo 29 giugno – per la chiusura degli esercizi di gioco ubicati a meno di 500 metri dai luoghi definiti come ‘sensibili’ dalla normativa regionale e precipuamente individuati dalla mappatura comunale.

 

Al via oggi la discussione delle prime camere di consiglio innanzi al TAR Emilia Romagna

A partire da oggi, prenderà infatti il via, innanzi al TAR Emilia Romagna, sede di Bologna, la discussione delle prime istanze cautelari relative ai ricorsi presentati da numerosi operatori (concessionari, gestori ed esercenti) avverso la deliberazione della Giunta Comunale n. 276 del 14 dicembre 2017, con la quale il Comune di Fidenza aveva approvato la mappatura dei luoghi sensibili in ottemperanza alla normativa regionale.

 

La normativa regionale emiliano-romagnola in tema distanze minime

Più nel dettaglio, l’art. 6 comma 2bis della legge regionale n. 5/2013 (come modificato dall’art 48 della legge regionale n. 18/2016) aveva previsto il divieto di esercitare l’attività di sale da gioco, sale scommesse, nonché la nuova installazione di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito, in locali ubicati a meno di 500 metri dai luoghi sensibili indicati dalla medesima norma (i.e.: istituti scolastici di ogni ordine e grado, luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori). Successivamente, con delibera n. 831 del 12 giugno 2017, la Giunta Regionale dell’Emilia Romagna aveva precisato che la nuova normativa avrebbe trovato applicazione anche per quegli esercizi già esistenti ed autorizzati prima dell’entrata in vigore della medesima legge regionale.

 

La nota del Comune di Fidenza che ha differito la chiusura degli esercizi interessati

Con la nota in commento la Giunta Comunale di Fidenza, ha tuttavia ritenuto che “l’applicabilità della disciplina regionale alle attività esistenti, ad oggi sottoposta al vaglio del giudice amministrativo a seguito dell’impugnativa proposta avverso la deliberazione GRER n. 831 del 12 giugno 2017, abbia assunto connotati di criticità ed estrema delicatezza” ed ha quindi disposto  con deliberazione n. 131 del 13 giugno 2018, dichiarata immediatamente eseguibile, “di differire il termine di cessazione delle attività esistenti alla data di entrata in vigore dell’art. 6 comma 2 bis L. R. 5/2013 (introdotto dall’art 48 L. R. n. 18/2016), fino all’emanazione della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna, sede di Bologna sul giudizio avente ad oggetto diretto o quale atto presupposto, la deliberazione di Giunta Regionale n. 831 del 12 giugno 2017”.

 

La recente ordinanza del Consiglio di Stato sul caso Domodossola

Dopo l’ordinanza del Consiglio di Stato dello scorso 13 giugno sul ‘caso Domodossola’ – con la quale i giudici di Palazzo Spada hanno disposto la verificazione dell’applicazione dei limiti distanziometrici previsti dalla normativa regionale piemontese al fine di “determinare che non sia in assoluto possibile la localizzazione sull’intero territorio comunale degli apparecchi da gioco […] e comunque di riferire la percentuale del territorio nella quale tale preclusione verrebbe ad operare” sul  territorio del comune ossolano – per la prima volta un’amministrazione comunale ha sospeso in via unilaterale l’esecutività del distanziometro previsto dalla normativa regionale in tema di contrasto alla ludopatia.

Distanziometro Regione Piemonte: il Consiglio di Stato dispone la verificazione nel Comune di Domodossola.

Distanziometro Regione Piemonte: il Consiglio di Stato dispone la verificazione nel Comune di Domodossola.

Distanziometro Regione Piemonte: il Consiglio di Stato dispone la verificazione nel Comune di Domodossola.

Distanziometro Regione Piemonte: il Consiglio di Stato dispone la verificazione nel Comune di Domodossola.

Accogliendo i rilievi proposti dalla nostra collega Avv. Matilde Tariciotti, i giudici di Palazzo Spada dubitano della legittimità del distanziometro previsto dalla legge regionale piemontese, disponendo quindi una verificazione a cura del Direttore provinciale dell’Agenzia delle Entrate – sezione territorio di Torino al fine di “determinare che non sia in assoluto possibile la localizzazione sull’intero territorio comunale degli apparecchi da gioco […] e comunque di riferire la percentuale del territorio nella quale tale preclusione verrebbe ad operare” sul  territorio del Comune di Domodossola (testo integrale dell’ordinanza disponibile qui: CdS_ord._n.03624_2018).

CGE, ieri la discussione sulla regolarità della gara riguardante la concessione del lotto

CGE, ieri la discussione sulla regolarità della gara riguardante la concessione del lotto

CGE, ieri la discussione sulla regolarità della gara riguardante la concessione del lotto

Nelle scorse ore è stata discussa la causa promossa da Stanleybet, che mette in questione la legittimità della gara indetta da ADM per la concessione del gioco del Lotto.

È arrivato il momento della discussione presso la Corte di Giustizia Europea della causa proposta da Stanleybet International Betting LTD e Stanleybet Malta LTD che contesta la regolarità della gara svolta in Italia per la concessione del gioco del Lotto sulla base di quanto prescritto dall’art. 1, comma 653, della legge di stabilità 2015.

In particolare, secondo le società appellanti, è discriminatorio “indire la gara secondo il modello monoproviding esclusivo, che di fatto esclude dalla procedura selettiva le società medesime […]”. Le società ricorrenti “contestano radicalmente la scelta del modello monoproviding che, unitamente alle clausole immediatamente escludenti previste dalla lex specialis, rende impossibile presentare la domanda di partecipazione”. La disciplina posta dall’art. 1, comma 653, della legge di stabilità 2015 e dai relativi atti applicativi, contrasta inoltre “con il diritto di stabilimento e la libera prestazione di servizi, riconosciuti e garantiti dagli articoli 49 e ss. e 56 e ss. del TFUE […]. Si deve peraltro aggiungere che la previsione di un modello monoproviding riserva “al concessionario del servizio del gioco del Lotto una condizione più favorevole rispetto a quella dei soggetti attivi in altri settori caratterizzati da un modello multiproviding […]”.

A detta di Stanleybet, inoltre, il c.d. monoproviding contrasterebbe con “i principi costituzionali della libertà di iniziativaeconomica, di cui all’art. 41 Cost., e di concorrenza, di cui all’art. 117, comma 2, lett. e), Cost., perché la contesa per la concessione è stata sottratta al libero mercato, in modo da agevolare il concessionario uscente”. Viene inoltre rilevata una presunta irragionevolezza con riguardo alla base d’asta fissata dal bando (700 milioni).

La vicenda giudiziale è iniziata con il rigetto della richiesta di annullamento promossa da Stanleybet ad opera del TAR del Lazio (21.04.2016), che in tale occasione ha sostenuto una sostanziale diversità del gioco del lotto rispetto alle altre tipologie di giochi.

In particolare, il TAR ha rilevato che il gioco del lotto stesso si caratterizza sia per il soggetto che assume il  c.d. rischio d’impresa (segnatamente, lo Stato) che per le peculiari modalità di raccolta e gestione delle giocate/del gioco.  Secondo i giudici di primo grado tali differenze giustificano ampiamente la scelta legislativa del modello monoproviding per la gestione del servizio del gioco del Lotto.

Le società sopra menzionate hanno quindi deciso di proporre appello al Consiglio Di Stato, che a sua volta ha rinviato la questione alla CGE ponendo i seguenti quesiti:

  • Se il diritto dell’Unione – e, in particolare, il diritto di stabilimento e la libera prestazione di servizi nonché i principi di non discriminazione, trasparenza, libertà di concorrenza, proporzionalità e coerenza – debba essere interpretato nel senso che osta ad una disciplina come quella posta dell’art. 1, comma 653, della legge di stabilità 2015 e dai relativi atti attuativi, che prevede un modello di concessionario monoproviding esclusivo in relazione al servizio del gioco del Lotto, e non già per altri giochi, concorsi pronostici e scommesse”;

 

  • Se il diritto dell’Unione – e, in particolare, il diritto di stabilimento e la libera prestazione di servizi e la direttiva 2014/23/UE, nonché i principi di non discriminazione, trasparenza, libertà di concorrenza, proporzionalità e coerenza – debba essere interpretato nel senso che osta ad un bando di gara che prevede una base d’asta di gran lunga superiore ed ingiustificata rispetto ai requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativi, del tipo di quelli previsti dai punti 5.3, 5.4, 11, 12.4 e 15.3 del capitolati d’oneri della gara per l’assegnazione della concessione del gioco del Lotto”;

 

  • Se il diritto dell’Unione – e, in particolare, il diritto di stabilimento e la libera prestazione di servizi nonché e la direttiva 2014/23/UE, nonché i principi di non discriminazione, trasparenza, libertà di concorrenza, proporzionalità e coerenza – deve essere interpretato nel senso che osta ad una disciplina che prevede l’imposizione di un’alternatività di fatto fra divenire assegnatari di una nuova concessione e continuare ad esercitare la libertà di prestazione dei diversi servizi di scommessa su base transfrontaliera, alternatività del tipo di quella che discende dall’art. 30 dello Schema di Convenzione, cosi che la decisione di partecipare alla gara per l’attribuzione della nuova concessione comporterebbe la rinunzia all’attività transfrontaliera, nonostante la legittimità di quest’ultima attività sia stata riconosciuta più volte dalla Corte di Giustizia”.

Nell’udienza in parola, dunque, le parti hanno specificato nel dettaglio le proprie posizioni. La sentenza, tuttavia, non è prevista prima della fine dell’anno.

Oggi è entrato in vigore il “Regolamento generale sulla protezione dei dati”: analizziamo le principali novità

Oggi è entrato in vigore il “Regolamento generale sulla protezione dei dati”: analizziamo le principali novità

Oggi è entrato in vigore il “Regolamento generale sulla protezione dei dati”: analizziamo le principali novità

La nuova normativa in materia di data protection cambia radicalmente il panorama legislativo europeo con riguardo al tema della protezione dei dati personali: vediamo come

 

Ci siamo. A partire da oggi, il nuovo Regolamento Europeo sulla protezione dei dati n. 679/16 noto anche con l’acronimo GDPR (“General data protection regulation”) è realtà: la rivoluzione voluta dall’Unione Europea con riguardo al trattamento dei dati personali entra finalmente in vigore.

L’obiettivo dichiarato del regolamento è quello di dare un “giro di vite” alla tutela della privacy, permettendo ai cittadini dell’UE di avere un rinnovato controllo circa il modo in cui i loro dati personali vengono trattati e utilizzati dagli enti pubblici, dalle aziende e dai singoli.

L’interessato viene sostanzialmente dotato di tutti gli strumenti necessari per essere edotto e poter intervenire (ove necessario) con riguardo al trattamento dei propri dati personali.

Vediamo ora, in estrema sintesi, alcune delle conferme e delle novità più rilevanti:

  • è sempre richiesto che il consenso dell’interessato sia libero, informato ed esplicito con riferimento ad ogni trattamento;
  • le informazioni richieste dal titolare non devono eccedere quanto necessario per le finalità del trattamento stesso;
  • in qualsiasi momento, l’interessato può richiedere l’accesso e/o la rettifica dei propri dati, nonché la portabilità degli stessi.

L’interessato può inoltre esercitare il c.d. “diritto all’oblio” ed ha il diritto ad essere informato in caso di violazione dei propri dati (c.d. “data breach”).

Per quanto riguarda i titolari del trattamento (ovverosia i soggetti che possono decidere finalità e mezzi del trattamento stesso) essi devono uniformarsi ad alcuni principi cardine, tra i quali i più rilevanti sono:

  • il principio di trasparenza, ovverosia il dovere di fornire al cittadino-consumatore informazioni comprensibili, chiare e trasparenti;
  • il principio di accountability, il dovere di applicare misure adeguate per garantire e poter dimostrare che il trattamento è conforme al GDPR;
  • i principi della privacy by default e della privacy by design. Laddove, il primo impone al Titolare il rispetto dei principi generali della protezione dei dati, mentre il secondo prescrive l’integrazione della data protection sin dal principio dell’impostazione del trattamento.

Vengono inoltre introdotti il registro dei trattamenti, contente le informazioni rilevanti circa il trattamento stesso, nonché gli strumenti della “valutazione d’impatto sulla protezione dei dati” insieme alla “consultazione preventiva” con il Garante.

Riveste, infine, grande importanza l’introduzione di una figura del tutto nuova nel panorama normativo europeo: stiamo parlando del Data Protection Officer (DPO), soggetto terzo ed eventuale rispetto al titolare del trattamento (e al responsabile, che tratta i dati per contro del Titolare stesso). Il DPO, in estrema sintesi, è un professionista che deve sorvegliare sulla corretta applicazione del Regolamento e che deve essere necessariamente coinvolto in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali.

Le sanzioni per le infrazioni al GDPR possono arrivare fino a 20 milioni di euro, oppure fino al 4% del fatturato mondiale totale annuo dell’esercizio precedente, se superiore.

 

Quali novità per il settore del gaming

Con riferimento al settore gaming, particolare attenzione deve essere posta nell’ottenimento del consenso da parte del cliente, che deve rispettare i requisiti precedentemente menzionati. In caso di raccolta tramite canali a distanza (giochi online), sarebbe consigliabile dunque predisporre una informativa “granulare” con un sistema di caselle (c.d. “checkbox”) da spuntare in modo da poter raccogliere il consenso dell’interessato differenziando le finalità del trattamento come quelle relative al marketing ed alla profilazione.

Anche in ambito gaming, peraltro, ogni operatore dovrà adottare sistemi in grado di garantire all’utente la portabilità e la sicurezza (ex art.32) dei propri dati e, laddove richiesto, nominare un DPO.

Un gruppo imprenditoriale può nominare un unico responsabile della protezione dei dati, a condizione che un responsabile della protezione dei dati sia facilmente raggiungibile da ciascuno stabilimento (art.37 GDPR).

Per quanto riguarda il settore degli operatori di gioco online, occorre prestare particolare attenzione ai temi inerenti la profilazione degli utenti. Da un lato l’art. 22 del GDPR, infatti, vieta la possibilità di sottoporre l’interessato a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato dei dati personali (compresa, per l’appunto, la profilazione) che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona. Tuttavia, tale prescrizione non si applica in alcuni casi previsti all’interno della norma stessa, tra i quali rientra il consenso esplicito dell’interessato. Dall’altro lato, occorre prestare particolare attenzione ai termini massimi di conservazione tanto in merito ai dati conservati per finalità di profilazione, quanto a quelli conservati per finalità di marketing diretto. A tal proposito, occorre seguire le informazioni contenute dalle diverse fonti legislative e regolamentari.

In conclusione, per gli operatori concessionari che gestiscono piattaforme per la raccolta del gioco a distanza è consigliabile nominare un DPO se il numero di utenti registrati è considerevole e vista la possibile attività sistematica di monitoraggio delle loro preferenze di gioco.

Gli impatti del nuovo Regolamento potrebbero non limitarsi ai soli operatori di gioco a distanza. Per quanto attiene agli operatori di gioco terrestre, si rileva che l’intera filiera è obbligata a rispettare le norme del GDPR nel momento in cui si trovi a raccogliere i dati personali dei giocatori le cui vincite abbiano superato i 500 euro che come previsto dalla normativa antiriciclaggio devono essere identificati dagli operatori di sala.

È infine necessario ricordare che, in ogni caso, il regolamento vincola tutti gli operatori di gioco che trattano dati personali dei soggetti residenti nell’Unione Europea e ciò a prescindere dal luogo dove sia stabilita la loro sede legale.