Ricorso contro basket NOE. La memoria dell’avvocatura dello Stato anticipa il regime delle AWP da ambiente remoto

Ricorso contro basket NOE. La memoria dell’avvocatura dello Stato anticipa il regime delle AWP da ambiente remoto

Ricorso contro basket NOE. La memoria dell’avvocatura dello Stato anticipa il regime delle AWP da ambiente remoto

C’è attesa nel settore per conoscere i contenuti del Decreto Direttoriale dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli (“ADM”) che disegnerà la politica industriale dei prossimi anni di questo complesso mercato e che potrebbe rivoluzionare le dinamiche di business.

Il Decreto in questione è quello previsto dal comma 943 dell’art. 1 della Legge di Stabilità 2016 che avrà l’obiettivo di disciplinare il processo di evoluzione tecnologica degli apparecchi comma 6 lett. A) dell’art. 110 del TULPS (AWP). Ma non solo.

Come è noto, il comma 943 ha previsto che “A partire dal 1º  gennaio  2017  possono   essere rilasciati solo nulla osta per apparecchi  che  consentono  il  gioco pubblico da ambiente remoto, prevedendo la  riduzione  proporzionale, in misura non inferiore al 30 per cento, del numero dei nulla osta di esercizio relativi ad apparecchi attivi alla data del 31 luglio 2015, riferibili a ciascun concessionario”.

Il decreto quindi avrà l’ulteriore compito di definire le modalita’ di tale riduzione “anche tenuto conto della diffusione territoriale degli apparecchi, il costo dei nuovi nulla  osta  e  le  modalita’,  anche  rateali,  del relativo pagamento”.

Proprio questo passaggio della norma offre lo spazio a diversi scenari a seconda di come ADM intenderà da implementare il processo di rilascio dei nulla osta degli apparecchi che consentono il gioco da remoto garantendo al contempo la riduzione dei nulla osta.

Facciamo un esempio pratico per far comprendere gli interessi in gioco e le possibili opzioni sul campo:

Supponiamo che nel mercato siano presenti due soli operatori: alla data del 31 luglio 2015 il concessionario X vantava 90.000 awp collegati alla propria rete mentre Y solo 9.000. Supponiamo inoltre che, dopo l’istantanea scattata in quella data, il parco apparecchi si sia distribuito grazie alle dinamiche concorrenziali in modo tale che il 1° gennaio 2017 il concessionario X vanterà 60.000 awp collegate mentre Y 39.000.

Dal momento che ADM deve assicurare la riduzione del parco non inferiore al 30% la prima opzione che potremo definire “statica” suggerirebbe all’amministrazione di applicare la norma tenendo conto della c.d. istantanea scattata il 31 luglio 2015 riferendosi a ciascun concessionario e quindi rilasciando i nulla osta relativi ai nuovi apparecchi nella misura di 60.000 al concessionario X e 6.000 al concessionario Y.

La seconda opzione invece che potremo definire “dinamica” suggerirebbe invece all’amministrazione una lettura che porterebbe invece a rilasciare i nulla osta relativi ai nuovi apparecchi sulla base del numero di AWP collegate alla data di richiesta dei nuovi nulla osta e quindi, se la data coincidesse con il 1° gennaio 2017, per riprendere il nostro esempio il numero di nulla osta per il concessionario X sarebbero e quelli per il concessionario Y sarebbero 26.000.

Da questo esempio si comprende perfettamente che l’una o l’altra opzione sposteranno significativamente gli equilibri del mercato ed incideranno significativamente sulle dinamiche del settore o forse sulla stessa sopravvivenza di alcuni categorie di operatori.

Ebbene, nell’ambito del ricorso promosso davanti il Tar del Lazio da due gruppi di operatori gestori per l’annullamento, tra l’altro, delle circolari emesse da ADM sulle procedure straordinarie di sostituzione dei NOE, l’Avvocatura dello Stato che rappresentava in giudizio l’amministrazione ha dedicato una parte della memoria che non è certo passata inosservata all’attenzione degli operatori.

Il passaggio riguarda proprio l’interpretazione del comma 943 ed anticipa in sostanza quella che sarà grossomodo il contenuto del Decreto direttoriale di ADM sul rilascio dei NOE relativi agli apparecchi che consentono il gioco da remoto.

Merita quindi essere riportato testualmente lo stralcio delle memoria dell’Avvocatura dedicata a questo tema “In relazione al richiamo effettuato dai ricorrenti al comma 943 dell’art. 1, della Legge di Stabilità 2016  ai sensi del quale è prevista una riduzione proporzionale in misura non inferiore al 30% “del numero dei nulla osta di esercizio relativi ad apparecchi attivi alla data del 31 luglio 2015, riferibili a ciascun concessionario” va chiarito che l’Agenzia ritiene di interpretare la norma nel senso di riferire la predetta riduzione non alle singole quote di mercato detenute da ciascun concessionario, bensì al numero complessivo di apparecchi attivi alla data indicata, con ciò intendendo non pregiudicare il normale svolgimento delle dinamiche concorrenziali tra gli operatori della filiera. Pertanto, appaiono destituite di ogni fondamento le argomentazioni avanzate dai ricorrenti in relazione a una presunta attribuzione ai concessionari di quote del mercato futuro, senza la possibilità per i gestori di “ottenere una collocazione nel futuro assetto del mercato” avvalendosi delle ordinarie strategie imprenditoriali.

È interessante notare che l’Avvocatura aderisce proprio alla seconda delle due opzioni sopra richiamate perché per sua stessa ammissione ritenuta più rispettosa delle dinamiche concorrenziali tra gli operatori della filiera.

Si tratta di un primo, importante ed autorevole contributo sull’interpretazione del comma 943 e che anticipa con tutta probabilità il criterio che sarà scelto dall’amministrazione nel dara attuazione ad una norma i cui riflessi operativi avranno un impatto decisivo sul futuro del settore.

[articolo pubblicato su Jamma.it]

Revocata la SCIA all’esercente: un caso a Trieste

Revocata la SCIA all’esercente: un caso a Trieste

Revocata la SCIA all’esercente: un caso a Trieste

Il 20 maggio u.s. l’Ufficio Regionale dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli- Sede di Trieste – ha accolto l’istanza di dissequestro e le memorie difensive presentate da un operatore ordinando alla Guardia di Finanza di Pordenone di restituire 3 apparecchi con vincita in denaro di cui all’art. 110 comma 6 lett. A) del TULPS e archiviando la sanzione irrogata ai sensi dell’art. 110 comma 9 lett. F) bis del TULPS pari ad euro 9.000,00.

Il sequestro degli apparecchi e l’irrogazione della sanzione erano stati disposti il 21 aprile u.s. in occasione di una visita ispettiva della Guardia di Finanza presso un esercente. A seguito degli accertamenti disposti dai verbalizzanti, è emerso che l’esercente nel corso del 2015 aveva proposto al Comune istanza per il subingresso della SCIA, si era regolarmente iscritto nell’elenco RIES del 2016 e successivamente aveva ricevuto il provvedimento di diniego della SCIA dall’ente locale.

Pertanto, la condotta dell’esercente è stata ritenuta sanzionabile ai sensi dell’art. 110 comma 9 lett. F) bis del TULPS che come è noto prevede l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 a 15.000 euro per ciascun apparecchio a carico di “chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce o installa apparecchi e congegni di cui al presente articolo o comunque ne consente l’uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli e associazioni di qualunque specie non muniti delle prescritte autorizzazioni”.

La Guardia di Finanza ha ritenuto quindi responsabile oltre all’esercente anche l’operatore gestore proprietario degli apparecchi sanzionandolo con la multa di euro 9.000,00 e ponendo in stato di sequestro i tre apparecchi installati nell’esercizio al momento del controllo ispettivo.

In casi analoghi anche il concessionario è stato sanzionato proprio per effetto della portata della norma che punisce appunto “chiunque (…) distribuisce o installa apparecchi (…) o ne consente l’uso”. Nel caso di specie, si ha notizia che l’amministrazione non ha ritenuto di sanzionare anche il concessionario.

Nella sede endoprocedimentale attivata con l’invio di memorie difensive ed istanza di dissequestro degli apparecchi, è stato dimostrato che è assente l’elemento soggettivo di colpevolezza del Gestore che deve sussistere sempre nei casi di irrogazione di sanzioni amministrative di cui alla L. 24/11/1981 n. 689.

L’art. 3 della richiamata legge recita chiaramente che “Nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa. Nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto, l’agente non è responsabile quando l’errore non è determinato da sua colpa”.

Le memorie hanno evidenziato che sia stata erroneamente irrogata la sanzione amministrativa a carico del Gestore solo sulla base di una presunta “responsabilità oggettiva” e per il fatto che sia stato consentito l’uso tramite connessione telematica degli apparecchi.

Nel caso di specie è stato invece provato che, solo a seguito della visita ispettiva del 21 aprile u.s. e della contestuale emissione dell’atto di contestazione e notifica della Guardia di Finanza, il gestore ha preso atto dell’esistenza di un provvedimento formale del Comune di diniego espresso alla SCIA presentata dall’esercente.

Infatti, l’atto amministrativo di diniego della SCIA è stato inviato tramite PEC dal Comune ad un unico destinatario cioè all’istante esercente.

La buona fede del gestore è stata peraltro sostenuta dal fatto che nei giorni immediatamente successivi è stato risolto il contratto che lo legava all’esercente e di tale circostanza è stato informato formalmente anche il concessionario alla cui rete telematica erano collegati gli apparecchi per consentire allo stesso di risolvere il contratto con l’esercente in quanto privo dei requisiti per operare nel settore degli apparecchi e quindi per evitare l’irrogazione delle sanzioni.

Ebbene, l’amministrazione ha stabilito, con ordinanza motivata, che il gestore – proprietario non poteva avere contezza dell’irregolarità riscontrata e che pertanto, ai sensi dell’art. 3 della Legge 689/81 deve ritenersi esente da colpa o dolo.

Si tratta di un orientamento che sembra consolidarsi tra gli Uffici Regionali dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli.

Ci sono diverse precedenti provvedimenti amministrativi adottati dall’Agenzia nel caso di sanzioni irrogate agli operatori (gestori e concessionari) che vanno nel senso di archiviare le sanzioni irrogate ai sensi dell’art. 110 comma 9 lett. F) bis del TULPS se viene dimostrata efficacemente l’assenza dell’elemento soggettivo di colpevolezza e la buona fede dell’operatore che interrompe i rapporti contrattuali in essere con operatori privi dei titoli autorizzatori previsti dalla normativa (pronunce analoghe si hanno nei casi di sanzioni irrogate a eguito della revoca della licenza 88 TULPS per i titolari di agenzie scommesse o la perdita dei requisiti previsti ai fini dell’iscrizione nell’elenco RIES).

Si ritiene che questo orientamento sia corretto e coerente con il principio di buon andamento dell’amministrazione perché non si limita ad una interpretazione meramente formalistica della norma ma va nel senso di un approfondimento caso per caso della vicenda da cui essa trova origine e sia perché introduce un filtro che riduce o, comunque, limita fortemente il contenzioso con gli operatori ai soli casi in cui, secondo il giudizio dell’Amministrazione, non vi sia stata compiuta dimostrazione dell’assenza di collusione con esercenti privi dei requisiti disposti dalla normativa o dei titoli autorizzatori per operare.

Chiarimenti sulla trattazione dei nulla osta per Newslot

Chiarimenti sulla trattazione dei nulla osta per Newslot

Chiarimenti sulla trattazione dei nulla osta per Newslot

Il 12 aprile u.s., l’Agenzia delle Dogane e Monopoli (“ADM”) ha trasmesso ai concessionari per la gestione della rete telematica degli apparecchi con vincita in denaro la nota n. 36179 avente ad oggetto la nuova procedura di rilascio dei nulla osta per la messa in esercizio (“NOE”) sostitutivi.

Come è noto a tutti, la Legge di Stabilità 2016 (art. 1 comma 922 L. 28.12.2015 n. 208, “LDS 2016”) ha introdotto alcune sostanziali novità nel settore degli apparecchi tra cui la preclusione da parte di ADM del rilascio a partire dal 1° gennaio 2016 nulla osta per la messa in esercizio (“NOE”) che non siano sostitutivi di quelli già in esercizio e la riduzione al 70% della percentuale minima di vincite (“Payout”) per gli apparecchi di cui all’art. 110 comma 6 lett. A) del RD 18.06.1931 c.d. TULPS (“AWP”).

Nei mesi scorsi ADM aveva già pubblicato le circolari del 18.01.2016 e 2.02.2016 dal carattere straordinario che, con l’obiettivo di agevolare il rinnovo delle schede da gioco delle AWP con il Payout pari al 70%, riducevano i tempi per il rilascio dei NOE relativi alle AWP da parte degli Uffici Regionali ADM.

Ma proviamo a sintetizzare in modo chiaro per tutti gli operatori i contenuti della nota 36179 anche alla luce dei chiarimenti forniti ad ADM al sottoscritto che ritengo opportuno condividere con i lettori di Jamma.

La nuova procedura di rilascio dei NOE entra in vigore il 30 aprile 2016 anche se rimane valida la precedente procedura straordinaria fino allo smaltimento delle pratiche residue.

In forza di quanto stabilito dalla LDS 2016, ADM  ha effettuato il censimento delle AWP dotate di NOE alla data del 31.12.2015. Il numero di unità è pari a 418.210 che rappresenta quindi il tetto massimo di NOE sostitutivi richiedibili fino al 31.12.2016.   A partire da tale data ADM comunica che potrà essere prevista una riduzione graduale del parco fino a giungere il tetto stabilito dalla LDS 2016 (che parla di un numero NON INFERIORE al 30% del numero dei NOE attivi alla data del 31 luglio 2015).

Per effetto della nuova procedura, gli Uffici Regionali ADM gestiranno le richieste del concessionario di emissione NOE in ordine cronologico ma non è più richiesta la

  1. contestualità tra la richiesta di cessazione di efficacia del NOE e la richiesta di nuovo NOE e
  2. identità nel NOE vecchio e nel NOE sostitutivo delle figure del concessionario e del gestore.

Per fare un esempio pratico: se il concessionario chiede la cessazione del NOE dell’AWP del gestore X potrà richiedere contestualmente l’emissione di un nuovo NOE dell’AWP dello stesso gestore X o del gestore Y. 

Nelle ipotesi di cessazione per qualunque ragione di efficacia di un NOE, il concessionario ha termine di 30 gg dalla data di presentazione della pratica amministrativa e comunque entro 40 gg dalla data “evento” (i.e. il furto, il sequestro, la confisca ecc.) per chiedere il NOE sostitutivo.

Per tornare all’esempio precedente, il concessionario ha tempo per chiedere l’emissione del nuovo NOE dell’AWP del gestore Y non subito ma entro 30 giorni dalla data di presentazione della pratica di cessazione del NOE dell’AWP del gestore X o comunque entro 40 giorni dalla data evento.

Il concessionario conserverà il diritto di chiedere il NOE sostitutivo solo una volta consegnata l’intera documentazione prevista dalla procedura (smart card + titoli autorizzatori) al fine della conclusione del procedimento pena la perdita del diritto stesso.  In mancanza, sarà precluso il successivo rilascio di NOE sostitutivi in favore del concessionario che ne fa richiesta fino alla completa regolarizzazione della procedura amministrativa e trascorso il termine il diritto si riterrà perduto definitivamente.

Sempre seguendo il precedente esempio: se il gestore X non consegna tutta la documentazione amministrazione per cessare il NOE dell’AWP il concessionario non potrà chiedere l’emissione del NOE dell’AWP dello stesso gestore X o del gestore Y.

Una volta maturato, il diritto di richiedere il NOE sostitutivo può essere esercitato subito dal concessionario o, in alternativa, va ad incrementare il monte diritti del concessionario (che chiameremo “basket”) da cui il concessionario stesso potrà attingere nei termini suindicati.

Alla data del 30 aprile, ogni concessionario avrà già maturato un numero di diritti pari alle pratiche di dismissione presentate tra il 1 gennaio e il 28 aprile e prive di contestuale richiesta di NOE sostitutivo.

Quindi riportandoci all’esempio: se prima della data di pubblicazione della nota il concessionario aveva perfezionato la procedura di cessazione del NOE dell’AWP del Gestore A anche se non ha esercitato il diritto nei 30 gg conserva entro il 30 maggio p.v. il diritto al rilascio del NOE dell’AWP del gestore Y.

Vanno invece ad incrementare un basket comune da cui possono attingere tutti i concessionari i diritti di richiesta di NOE sostitutivi non esercitati nei termini suindicati oppure i NOE che ricadono nelle ipotesi di pratiche amministrative non perfezionate o decaduti o revocati.

Se infatti il gestore X ha fatto trascorrere più di 90 gg dalla data di rilascio del NOE senza collocarlo in esercizio e il NOE è decaduto, il concessionario non ha diritto al rilascio del NOE in favore del gestore Y.

A questo proposito, si segnala che il basket comune sarà già alimentato dai NOE revocati o decaduti alla data del 31 marzo relativamente alla AWP che con NOE rilasciato a dicembre 2015 non hanno mai trasmesso una lettura da esercizio tra il 1 gennaio 2016 e il 31 marzo 2016.

I concessionari potranno attingere al basket comune settimanalmente e nella misura massima di 1/13 del numero di diritti di opzione messi a disposizione da ADM.

Per esempio se il numero complessivo di NOE decaduti o revocati complessivamente tra il 1° gennaio ed il 31 marzo 2016 sono 130 ogni concessionario avrà già maturato il diritto a richiedere 10 NOE sostitutivi.

Può affermarsi che, con questa regola, ADM ha garantito la par condicio dei concessionari nella misura in cui ha dato a tutti la stessa quota di diritti non esercitati.

A dispetto delle polemiche sollevate da qualche articolo apparso sulla stampa nazionale, si ritiene che ADM abbia adottato la nuova procedura di sostituzione dei NOE nel rispetto delle disposizioni di legge e secondo una rigorosa interpretazione delle procedure amministrative allo scopo di contrastare possibili comportamenti opportunistici come quello di fare incetta di NOE prima della data di entrata in vigore della LDS 2016.

Non è un caso che i basket riservati ai singoli concessionari sono stati falcidiati da ADM di migliaia di unità in quanto l’amministrazione, a partire dal 1° gennaio 2016, nelle ipotesi di NOE prossimo alla decadenza sostituito con altro NOE non ubicato in esercizio ha ritenuto di considerarli comunque soggetti a decadenza e quindi non più attribuibili al concessionario.

Per fare un esempio: se dopo il 1° gennaio 2016 un NOE era prossimo alla decadenza perché aveva maturato un numero di giorni anche non continuativi di mancata lettura in esercizio pari a 90 e il concessionario l’ha cessato con richiesta di altro NOE, se l’AWP corrispondente non ha maturato giorni di lettura in esercizio ADM ha continuato a conteggiare i giorni ai fini della decadenza senza interruzione dichiarandola al novantesimo giorno.

A tal proposito, ADM ha fornito alcuni chiarimenti relativamente a dubbi operativi sorti nell’interpretazione della nota.

Il primo in ordine al calcolo dei NOE decaduti al 31 marzo 2016 nella parte in cui la circolare recita testualmente “ricadono in tale ambito tutti gli apparecchi muniti di NOE rilasciato il 31 dicembre 2015 che sino al 31 marzo 2016 sono sempre rimasti in magazzino”.

Il secondo in ordine alla data indicata nella circolare a partire dal quale nei casi di decadenza o revoca del NOE non sarà possibile chiedere NOE sostitutivi e dalla quale decorrono 10 giorni dalla data di revoca o decadenza per completare la pratica amministrativa.

Ebbene, ADM ha comunicato che Con riferimento al primo punto, in relazione alle particolari fattispecie verificatesi nel 2016, si è individuata rispetto alle attuali modalità di decadenza, un’ulteriore casistica che prevede la decadenza del NOE di un apparecchio laddove nell’anno solare, il NOE sia ubicato in magazzino per più di 90 giorni continuativi, indipendentemente se il suo stato sia “da attivare” oppure “attivato”.

In relazione al secondo, vale la data di pubblicazione della circolare ovvero il 12.04.2016; qualora il concessionario dovesse riscontrare dei casi in cui il predetto termine è stato inteso retroattivamente, a far data dal 1° aprile, con la contestazione di sanzioni, sarà cura dell’Ufficio Regionale ADM competente provvedere alla rettifica in autotutela.

Poteva ADM spingersi verso un’apertura del mercato e nella direzione di consentire la “portabilità” dei NOE da un concessionario ad un altro senza la necessità del consenso di quest’ultimo?

Si tratta di un tema particolarmente sensibile per alcuni operatori soprattutto in considerazione del fatto che la LDS 2016, nel precludere l’emissione di nuovi NOE che non siano sostitutivi di quelli già in esercizio, ha trasformato i NOE in una risorsa scarsa che fino al 2015 tale non era con ciò eliminando un mercato primario e creandone uno secondario (il mercato dei NOE).

È difficile rispondere a questa domanda tenuto conto del difficile compito di ADM, stretta tra l’attuazione di un disposto normativo che afferma un principio di carattere generale ed il contemperamento di interessi confliggenti quali la tutela del mercato e della libera concorrenza ed il contingentamento delle AWP visto nell’ottica di una riduzione graduale del numero di apparecchi.

È la sfida che ADM ha davanti nei prossimi anni anche con riguardo al tema legato alle c.d. AWP da remoto e su cui è massima l’attenzione di tutti gli operatori.