Tar Milano accoglie ricorso contro Comune Monza

da | Set 9, 2016 | Pubblicazioni | 0 commenti

Con la recente ordinanza n. 01102/2016 emessa il 9 settembre u.s. dal Tar Lombardia – Milano, sezione I, si aprono nuovi scenari per le aziende del settore degli apparecchi con vincita in denaro art. 110 comma 6 del TULPS operanti nel territorio della regione Lombardia.

Il Tar lombardo ha infatti accolto la richiesta di sospensiva di un esercente destinatario di un provvedimento del Comune di Monza che gli aveva intimato immediata cessazione dell’attività di gestione degli apparecchi per il gioco d’azzardo lecito mediante il distacco della rete elettrica degli stessi e la loro dismissione.

Il provvedimento del comune si fondava sull’applicazione del c.d. distanziometro vigente nella regione Lombardia dal 2013 che, in virtù dal combinato disposto della Legge Regionale n. 8/2013 successivamente modificata dalla Legge n. 11/2015, comporta il divieto di nuove installazioni di apparecchi entro la distanza di 500mt dai luoghi sensibili.

Tali sono, secondo la determinazione della Giunta Regionale del 24 gennaio 2014 – n. X/1274, gli: “1) istituti scolastici di ogni ordine e grado; 2) i luoghi di culto; 3) gli impianti sportivi; 4) le strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario; 5) le strutture ricettive per categorie protette; 6) i luoghi di aggregazione giovanile; 7) gli oratori”.

Va rammentato che la legge equipara al concetto di nuova installazione anche le ipotesi di a) il rinnovo del contratto stipulato tra esercente e concessionario per l’utilizzo degli apparecchi; b) la stipulazione di un nuovo contratto, anche con un differente concessionario, nel caso di rescissione o risoluzione del contratto in essere; c) l’installazione dell’apparecchio in altro locale in caso di trasferimento della sede dell’attività”.

Proprio in relazione a tale ultima ipotesi (la lett. c), il comune ha sanzionato l’esercente che aveva svolto dei lavori di ristrutturazione dei locali dopo l’entrata in vigore della normativa regionale variando la particella catastale ma lasciando però inalterato il numero civico di accesso dei locali.

A parere del Comune, tale variazione comportava comunque un trasferimento di sede dell’attività e quindi concretizzava una nuova installazione degli apparecchi ricadendo nella violazione del divieto posto dalla normativa regionale.

A questo proposito, è stato enfatizzato in sede di ricorso che la variazione catastale dei locali non ha avuto alcun impatto sulla continuità del collegamento alla rete degli apparecchi prima, durante e dopo i lavori di ristrutturazione. Ciò a smentire il fatto che vi era stato un trasferimento di sede degli apparecchi.

Il TAR, seppure in sede cautelare, ha affermato un principio significativo per i contenziosi generati dall’applicazione del distanziometro. Il collegio ha infatti motivato l’accoglimento della sospensiva sostenendo che la normativa regionale deve essere interpretata in senso restrittivo, in quanto limitativa dell’iniziativa economica privata aggiungendo che per trasferimento di sede pare doversi intendere un vero e proprio mutamento di indirizzo civico.

Queste motivazioni, peraltro totalmente condivisibili e di buon senso, giovano agli operatori del settore per almeno due motivi.

Il primo è connesso al ripristino parziale della fisiologica operatività delle dinamiche di mercato e il secondo invece alla concreta e futura esperibilità di azioni a tutela degli operatori della filiera degli apparecchi.

Quanto al primo motivo, a mio avviso la pronunzia del Tar Lombardia ha un effetto significativo da un punto di vista pratico per gli operatori. Infatti, il monito che viene lanciato dai giudici è che da ora in poi la norma va interpretata in senso restrittivo perché limita l’iniziativa economica privata tra cui una delle concrete espressioni vi è quella del trasferimento dell’attività imprenditoriale (per esempio l’esercizio commerciale presso cui sono installati gli apparecchi oppure la società di gestione degli apparecchi).

Se quindi il trasferimento dell’attività non comporta la discontinuità del collegamento degli apparecchi nell’esercizio e se non ricorrono ipotesi di trasferimento dei locali, di rinnovo dei contratti con il concessionario o di sottoscrizione di un nuovo contratto (nell’atto di trasferimento per esempio può prevedersi un subentro integrale nei contratti in essere senza necessità di rinnovare o sottoscrivere nuovi accordi) è illegittimo il diniego del comune al rilascio delle licenze in favore dell’acquirente.

Quanto al secondo motivo, siamo in presenza di una pronunzia formale di un’autorità giudiziaria che afferma esplicitamente e per la prima volta un giudizio di censura dei contenuti della normativa regionale e del perverso meccanismo del distanziometro.

Secondo il collegio la norma limita la libertà di inizia economica privata rafforzando ulteriormente le ragioni di un esposto all’Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato (AGCM) unitamente ai profili di congelamento delle quote di mercato degli operatori determinato dal divieto alla sostituzione degli apparecchi ed alla sottoscrizione di nuovi accordi tra operatori nel territorio.

L’Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato è competente ai sensi della L. 287/90 in materia di “normative nazionali e locali in contrasto con le regole di concorrenza, attraverso segnalazioni e pareri per stimolare Parlamento, Governo, Regioni e, in generale, la pubblica amministrazione, affinché orientino le proprie decisioni ai principi della libera concorrenza”.

L’Autorità è anche legittimata ad agire in giudizio contro gli atti amministrativi generali, i regolamenti e i provvedimenti di qualsiasi amministrazione pubblica che violino le norme a tutela della concorrenza e del mercato (Art. 21 bis della legge n. 287/90 introdotto con l’art. 35 del decreto-legge 201/2011 convertito, con modifiche, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214).

Analoga iniziativa potrebbe intrapresa sotto la forma di reclamo davanti la Commissione Europea (Direzione Generale Competition) da operatori comunitari ai quali è impedito l’accesso nel territorio lombardo e ciò ai fini dell’apertura di una procedura di infrazione.

Nell’attesa che la Conferenza Unificata Stato- Regioni – Enti locali trovi finalmente l’accordo per il riordino dell’offerta dei giochi sul territorio questa pronunzia, sia pure emessa in una fase cautelare e quindi ancora provvisoria, può costituire un primo argine per ricondurre ad un giusto perimetro applicativo le normative locali che da un lato si sono dimostrate, alla prova dei fatti, del tutto inefficaci rispetto alla prevenzione del GAP e dall’altro hanno finito per concentrarsi solo sul settore degli apparecchi ingessando le dinamiche di mercato in un momento storico già terribilmente complesso per gli operatori.

[articolo pubblicato su Jamma.it]