Nuovo decreto antiriciclaggio: prime indicazioni operative da ADM-AAMS
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli fornisce le prime indicazioni agli operatori del settore giochi sul nuovo decreto antiriciclaggio. L’articolo 4 del Decreto Legislativo n. 90/2017 ha sostituito il Titolo IV del Decreto Legislativo n. 231/2007, dettando alcune specifiche disposizioni per i prestatori dei servizi di gioco, mentre l’articolo 5, sostituendo l’articolo 64, ha introdotto un nuovo impianto sanzionatorio.
L’intervento dell’Autorità di Piazza Mastai si è reso necessario per chiarire i non pochi problemi interpretativi posti dagli operatori del settore giochi.
Il ruolo di governance dei Monopoli
In primo luogo, una importante novità è costituta dal ‘ruolo di governance’ attribuito all’Agenzia, la quale, pur non assumendo il ruolo di vigilanza (che permane in capo a Banca d’Italia, CONSOB e IVASS, come confermato dall’art. 1, co. 2 lett. c) del decreto), “riveste un importante ruolo di indirizzo e coordinamento” che prevede:
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“ l’elaborazione di standard tecnici di regolamentazione, anche sulla base dell’analisi nazionale del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, elaborata dal Comitato di sicurezza finanziaria;
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l’emanazione, previa presentazione al Comitato di sicurezza finanziaria, di linee guida ad ausilio dei concessionari, in ordine alle procedure e ai sistemi di controllo adeguati a mitigare e gestire i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo
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la verifica dell’osservanza, da parte dei concessionari, degli adempimenti previsti;
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l’adozione di ogni iniziativa utile a sanzionarne l’inosservanza;
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l’adozione di protocolli d’intesa con il nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza, per assicurare lo scambio di informazioni, necessario a garantire il coordinamento, l’efficacia e la tempestività delle attività di controllo e verifica dell’adeguatezza dei sistemi di prevenzione e contrasto del riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo, adottati dai prestatori di servizi di gioco;
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il riscontro dell’autenticità dei dati, contenuti nei documenti presentati dai richiedenti l’apertura dei conti di gioco, anche attraverso la consultazione del sistema pubblico per la prevenzione del furto di identità di cui al Titolo V bis del D. Lgs. 141/2010, come integrato dal D.Lgs. 64/2011”.
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L’ambito applicativo
In secondo luogo, i Monopoli chiariscono l’ambito applicativo della nuova disciplina che comprende:
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“gioco online;
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apparecchi da intrattenimento di cui all’art. 110 comma 6 lettera b) del T.U.L.P.S.;
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bingo;
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tutte le tipologie di scommesse, ivi incluse quelle su eventi simulati, con esclusione di quelle rientranti nella citata tipologia di concorsi pronostici”.
Restano, pertanto, esclusi:
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“lotterie nazionali, sia ad estrazione istantanea che differita;
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giochi numerici a totalizzatore;
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giochi numerici a quota fissa;
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concorsi pronostici su base sportiva ed ippica (Totocalcio, Il 9, Totogol, tutte le tipologie di Big, V7)”;
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Entrata in vigore
Quanto alla data di entrata in vigore, ADM-AAMS ha precisato che le disposizioni del decreto sono in vigore dal 4 luglio scorso, con la sola eccezione dell’articolo 9, comma 4, che prevede l’ulteriore termine di 12 mesi (i.e.: 4 luglio 2018) per gli adeguamenti tecnologici dei processi necessari a dare attuazione alle disposizioni contenute nel Titolo IV.
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Nuovi obblighi immediatamente applicabili per gli operatori VLT
Risultano, pertanto, immediatamente applicabili tutte le disposizioni che obbligano concessionari, distributori ed esercenti della filiera VLT a:
(i) verificare l’identità dei clienti;
(ii) conservare i dati di ogni singolo “ticket” di importo pari o superiore a 500 euro.
Ma non solo, distributori ed esercenti VLT sono tenuti ad inviare al concessionario i dati relativi al cliente e all’operazione, entro 10 giorni dall’effettuazione della giocata.
Per quanto riguarda i gestori di case da gioco (casinò) e di scommesse in agenzia, questi sono altresì tenuti ad identificare e verificare i clienti che richiedono o effettuano, presso il medesimo operatore, una o più operazioni di gioco, per un importo complessivo pari o superiore a 2.000 euro.
Rimane, inoltre, il generale obbligo di procedere all’adeguata verifica della clientela “in tutti i casi in cui vi sia anche solo il sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo”.
Non da ultimo, “diventa effettivo l’obbligo dei concessionari della verifica del possesso e del controllo dei requisiti reputazionali di distributori ed esercenti, laddove le convenzioni di concessione prevedano tali adempimenti e i meccanismi di immediata estinzione del rapporto contrattuale, a fronte del venir meno dei requisiti medesimi, ovvero di gravi o ripetute infrazioni riscontrate”.
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Inasprimento del regime sanzionatorio e relativi dubbi interpretativi
Per concludere, alcune brevi considerazioni sui nuovi profili sanzionatori introdotti dalla novella, nonché sulla relativa problematicità interpretativa di alcune formulazioni introdotte (ad es.: il generico concetto di ‘violazioni gravi’).
Come accennato in apertura, l’articolo 5 del nuovo decreto – ridisegnando interamente il Titolo V del Decreto Legislativo n. 231/2007 – ne ha sostituito l’art. 64 che, nello specifico, regolava la ‘inosservanza delle disposizioni di cui al Titolo IV commesse da distributori ed esercenti nel comparto del gioco’. La principale criticità di questa nuova norma è contenuta nel quarto comma, laddove è previsto che “nei casi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime, tenuto conto della rilevanza della violazione, le sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi 1, 2 e 3 sono raddoppiate nel minimo e nel massimo edittali. In tali ipotesi, il concessionario è tenuto, in solido con il distributore o esercente contrattualizzato, al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata”. Emerge in maniera evidente come la ‘solidarietà’ del concessionario sia legata alla ‘gravità’ della violazione posta in essere dai distributori e/o esercenti contrattualizzati. Tuttavia, se i concetti di ‘ripetizione’, ‘sistematicità’ e ‘pluralità’ della violazione sono di facile interpretazione, lo stesso non può dirsi per la ‘gravità’. Pertanto, per ovviare a tale gap interpretativo, non resterebbe che percorre la via analogica facendo riferimento alla comune definizione di gravità contenuta negli articoli 56, 57 e 58 – che riguardano rispettivamente le sanzioni amministrative in tema di inosservanza degli obblighi di adeguata verifica e dell’obbligo di astensione e di conservazione dei dati raccolti, nonché l’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette – laddove, con una formulazione che lascia comunque una certa discrezionalità, si precisa che “la gravità della violazione è determinata anche tenuto conto:
a) dell’intensità e del grado dell’elemento soggettivo, anche avuto riguardo all’ascrivibilità in tutto o in parte, della violazione alla carenza, all’incompletezza o alla non adeguata diffusione di prassi operative e procedure di controllo interno;
b) del grado di collaborazione con le autorità di cui all’articolo 21, comma 2, lettera a);
c) della rilevanza ed evidenza dei motivi del sospetto, anche avuto riguardo al valore dell’operazione e al grado della sua incoerenza rispetto alle caratteristiche del cliente e del relativo rapporto;
d) della reiterazione e diffusione dei comportamenti, anche in relazione alle dimensioni, alla complessità organizzativa e all’operatività del soggetto obbligato”.
Il nostro team è a disposizione per approfondimento e confronto sul tema.